Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing argument lacks statutory basis under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground was the lack of reasoning regarding the sentencing treatment. The appellant argued the lower court failed to justify the specific sentence imposed for the crime of theft. The court ruled that such arguments do not fall within the limited scope of cassation review for sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they concern only the reasoning of the penalty, as only specific grounds like legal qualification or legality of the penalty are permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO MARIO, nato a CATANIA il 18/07/1975 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pappalardo Mario, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Siracusa in data 28/02/2023 che ha applicato all'imputato la pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 1.400,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen.
2. Con un unico motivo deduce la mancanza di motivazione riguardo il trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo non consentito in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi ricorre nel caso in esame. E tanto a prescindere dal rilievo che il provvedimento impugnato risulta, alla pagina 2, corredato di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settemb