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Sentenza — n. 36453/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36453/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RISO MARCO LUCA nato a Catania il 16/11/1991 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 21/3/2024 udita relazione del consigliere LUCIA AIELLI; udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36453/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è basato su motivi in parte inammissibili, in parte infondati e va rigettato. Quanto alla gravità indiziaria il Tribunale al fine di fondare il concorso del Riso nell'estorsione, ha valorizzato il fatto che questi si era recato, insieme a Di Gregorio Fabio, a casa della persona offesa. Il Tribunale ha evidenziato che le due donne, presenti ai fatti, avevano riferito che entrambi i correi avevano messo a soqquadro l'abitazione e portato fuori l'Alberio trattenendolo contro la sua volontà per diverse ore ed ha quindi coerentemente ritenuto che anche il Riso avesse contribuito fattivamente alla condotta estorsiva.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di traffico di stupefacenti misura di sicurezza penale causa di sequestro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RISO MARCO LUCA nato a Catania il 16/11/1991 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 21/3/2024 udita relazione del consigliere LUCIA AIELLI; udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale del riesame di Catania con l'ordinanza impugnata ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Catania emesso il 26/2/2024 con il quale era stata applicata a Riso Marco Luca la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di estorsione aggravata in concorso. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Riso Marco Luca, tramite difensore di fiducia, deducendo il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, posto che dalle dichiarazioni della madre e della zia della persona offesa non evinceva il coinvolgimento del ricorrente nella estorsione contestata, non avendo egli profferito minacce verso la persona offesa: Alberio Gianluca. Con il secondo motivo si contesta la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari avuto riguardo al pericolo di reiterazione del reato ricavato, secondo la difesa, sic et simpliciter dal titolo di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è basato su motivi in parte inammissibili, in parte infondati e va rigettato. Quanto alla gravità indiziaria il Tribunale al fine di fondare il concorso del Riso nell'estorsione, ha valorizzato il fatto che questi si era recato, insieme a Di Gregorio Fabio, a casa della persona offesa. Il Tribunale ha evidenziato che le due donne, presenti ai fatti, avevano riferito che entrambi i correi avevano messo a soqquadro l'abitazione e portato fuori l'Alberio trattenendolo contro la sua volontà per diverse ore ed ha quindi coerentemente ritenuto che anche il Riso avesse contribuito fattivamente alla condotta estorsiva.

Così facendo, il Tribunale ha dato applicazione al consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807; Sez.2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979;

Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871). Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha valorizzato le modalità concrete della condotta posta in essere con allarmante spregiudicatezza e con elevata professionalità e la pregiudicata personalità del Riso, ritenendo per questo sussistente il pericolo concreto di recidiva. Si tratta di una motivazione congrua perché aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta posto che il pericolo non è stato desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, come assume la difesa, ma dalle modalità concrete della condotta perpetrata e delle circostanze che l'hanno connotata sulla base delle quali è stato effettuata la prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati qualora non sottoposto alla misura massima.

Il ricorso appare quindi, nel complesso, infondato, a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. p.q.m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DEPOSITATO IsNECIAN2C,E24 LLAR IA SECONDA SEDONE PENALE Roma, 26 giugno 2024 Roma, L IL -rrt;-.-7r-n, ;1, ,1 mITVIARIO 9 Il consigliere estensor