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Ordinanza — n. 36201/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36201/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 06/02/2024 confermava la sentenza emessa in data 13/01/2022 dal Tribunale monocratico di Napoli, con la quale Castro Pasquale veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen.). L'Avv. Carlo Ercolino, nell'interesse di Castro Pasquale, ha presentato ricorso per cassazione con diversi motivi di ricorso con i quali ha dedotto: vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, perché basata sul mero sospetto; vizio della motivazione per mancata concessione della conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, nonché violazione di legge in relazione all'art. 58 della I. n. 689 del 1981. Il ricorso risulta sottoscritto dal solo difensore, in mancanza di sottoscrizione del Castro Pasquale, oltre che in assenza della specifica procura speciale al fine di impugnare la sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione e della elezione di domicilio.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen; Ordinanza — n. 36201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen.). L'Avv. Carlo Ercolino, nell'interesse di Castro Pasquale, ha presentato ricorso per cassazione con diversi motivi di ricorso con i quali ha dedotto: vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, perché basata sul mero sospetto; vizio della motivazione per mancata concessione della conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, nonché violazione di legge in relazione all'art. 58 della I. n. 689 del 1981. Il ricorso risulta sottoscritto dal solo difensore, in mancanza di sottoscrizione del Castro Pasquale, oltre che in assenza della specifica procura speciale al fine di impugnare la sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione e della elezione di domicilio.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto formale di procedura adempimento dei presupposti processuali difetto di sottoscrizione ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 06/02/2024 confermava la sentenza emessa in data 13/01/2022 dal Tribunale monocratico di Napoli, con la quale Castro Pasquale veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO PASQUALE nato a NAPOLI il 26/05/1963 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. CARLO ERCOLINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 06/02/2024 confermava la sentenza emessa in data 13/01/2022 dal Tribunale monocratico di Napoli, con la quale Castro Pasquale veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 648 cod.pen.).

2. L'Avv. Carlo Ercolino, nell'interesse di Castro Pasquale, ha presentato ricorso per cassazione con diversi motivi di ricorso con i quali ha dedotto: vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, perché basata sul mero sospetto; vizio della motivazione per mancata concessione della conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, nonché violazione di legge in relazione all'art. 58 della I. n. 689 del 1981. Il ricorso risulta sottoscritto dal solo difensore, in mancanza di sottoscrizione del Castro Pasquale, oltre che in assenza della specifica procura speciale al fine di impugnare la sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione e della elezione di domicilio.

3. Il ricorso,i~tata così presentato è inammissibile in considerazione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. Deve essere in tal senso ribadito il principio già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare) (Sez.2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, Meolli, n.m.).

4. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data