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Sentenza — n. 36197/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36197/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Genova, in data 8 maggio 2024, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Castellani Mauro, conseguentemente confermando l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 12 aprile 2024 in relazione all'imputazione allo stesso ascritta ai capi 1,2,3,4, della imputazione provvisoria (artt. 416, comma primo, secondo e terzo, 81, comma secondo, 110 e 512-bis, 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 81, comma secondo, 110, 512- bis cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36197/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art.589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro della querela penale diritti del detenuto capacità di subire la carcerazione impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art.589 cod.
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Testo completo

a seguente SE t-t-CC-li-a-C sul ricorso proposto da: CASTELLANI MAURO nato a Genova 11 17/04/1970 avverso la ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE DI GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del procuratore speciale del ricorrente Avv. ELEONARA RAPALLINI che ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, in data 8 maggio 2024, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Castellani Mauro, conseguentemente confermando l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 12 aprile 2024 in relazione all'imputazione allo stesso ascritta ai capi 1,2,3,4, della imputazione provvisoria (artt. 416, comma primo, secondo e terzo, 81, comma secondo, 110 e 512-bis, 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 81, comma secondo, 110, 512- bis cod. pen.).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Castellani Mauro, deducendo tre motivi di ricorso.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. In data 03/07/2024 il Procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art.589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.

2. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto alla inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, dep.2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916-01).

3. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così