Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a generic violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding potential acquittal grounds. The appellant's defense argued that the appellate court failed to verify these specific causes, yet the court ruled that such complaints are excluded from cassation review in settlement agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In appeals regarding settlement agreements, complaints about the failure to evaluate acquittal grounds under Article 129 are inadmissible as they do not challenge the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da FRIGNANI GABRIELE n. a Roma il 27/5/1997 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 14/3/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 7/11/2023 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, determinava in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1333,34 di multa la pena inflitta a Frignani Gabriele per il delitto di estorsione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio della motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01) sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod.proc.pen è irricevibile.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 11 luglio 2024 La Consigliera estensore La Presiden