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Ordinanza — n. 36194/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of legal error in agreed sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal and the agreed sentence contained no legal error. The defense argued for recognition of generic mitigating circumstances and review of acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances are inadmissible when they relate to a settlement agreement and do not demonstrate an illegal sanction.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. - Appeals regarding waived acquittal grounds or generic mitigating factors in settled cases are inadmissible unless they reveal a legal error in the imposed penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds agreed sentence generic mitigation acquittal conditions remissione della pena commisurazione della pena per rapina riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MAIONE LUIGI n. a Napoli il 3/6/1965 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/2/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gip del Tribunale di Napoli Nord in data 30/6/2023 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 3.334,00 di multa la pena inflitta a Maione Luigi per i delitti di tentata rapina aggravata e furto aggravato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione r della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01) sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod.proc.pen è irricevibile al pari di quelle inerenti il trattamento sanzionatorio, concordato dalle parti e privo di profili di illegalità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 11 luglio 2024 La Consigliera estensore La Pres