Sentenza — n. 36188/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa il 26 marzo 2024 la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Mead Stephen Paul intesa alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con una misura meno afflittiva. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3, 299, 714, 715 e 719 cod. proc. pen., 111 commi 6 e 7 Cost..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 719 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (per tutte Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv 244535).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEAD STEPHEN PAUL (CUI: 06VEEE9) nato il 05/10/1971 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 26 marzo 2024 la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Mead Stephen Paul intesa alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con una misura meno afflittiva.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3, 299, 714, 715 e 719 cod. proc. pen., 111 commi 6 e 7 Cost..
3. Assumeva, in particolare, la difesa che nella specie era stato violato l'obbligo di motivazione poiché l'ordinanza impugnata recava una motivazione assente o comunque apparente, non avendo chiarito il motivo per il quale non era possibile applicare all'imputato una misura meno afflittiva in grado, comunque, di fronteggiare il pericolo di fuga, avendo operato una sorta di automatismo tra l'assenza di una stabile occupazione lavorativa del prevenuto e l'assoluta necessità di mantenere la custodia in carcere; con nota di udienza datata 5 giugno 2024 la difesa deduceva, inoltre, che il ricorrente, in data 7 maggio 2024, aveva espresso il consenso all'estradizione. CONSIDERATO IN DI RITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto deducendo un motivo diverso da quelli consentiti, e comunque manifestamente infondato.
2. L'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (per tutte Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv 244535).
3. Nella specie, invero, ad onta della letterale deduzione del vizio di violazione di legge, la censura, nonostante tale formale qualificazione, è diretta sostanzialmente avverso la valutazione delle prove in ordine a una questione di mero fatto.
4. L'ordinanza impugnata, del resto, congruamente motiva l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga, in quanto il soggetto richiesto in consegna è cittadino straniero e privo di radicamento sul territorio italiano, e argomenta l'adeguatezza della sola misura custodiale a fronteggiare tale rischio in ragione del fatto che il ricorrente non svolge alcuna stabile e documentata attività lavorativa sul territorio dello Stato italiano; né assume rilievo, per il fine qui di interesse, l'atteggiamento assunto dal prevenuto in relazione alla chiesta estradizione.
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di