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Ordinanza — n. 35849/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant without required special bar association defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35849/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without the mandatory signature of a defense attorney from the Special Bar Association. The appellant argued that the Court of Appeal failed to evaluate non-punishability grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this, ruling that personal appeals are strictly prohibited post-2017 reforms and must be signed by qualified counsel to avoid dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 39 disp. att. cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings cannot be filed personally by the accused and must be signed by a defense attorney from the Special Bar Association.

Parole chiave

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criminal appeal procedure personal filing prohibition special bar association defense counsel requirement inadmissible appeal Cassation reform 2017 non-punishability evaluation pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione personalmente l'imputato lamentando l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello compiuto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione personalmente l'imputato lamentando l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir
36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv.
Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv.
Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto personalmente da: Borrelli Massimo nato a Melito di Napoli il 20/03/1972, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Gentile, di fiducia avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Milano, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano con la sentenza impugnata in questa sede confermava la pronuncia emessa in data 28/06/2022 dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato Borrelli Massimo responsabile del delitto di ricettazione di tre assegni bancari di provenienza furtiva e condannato lo stesso alla pena di due anni di reclusione ed euro 800,00 di multa, con sospensione condizionale della sanzione detentiva.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione personalmente l'imputato lamentando l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello compiuto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.

3. Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso