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Ordinanza — n. 35848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the personal appeal must be signed by a special bar member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally signed the document instead of a qualified defense attorney. Although the defense lawyer transmitted the act, the court ruled that criminal appeals are strictly personal acts requiring a signature by a member of the special bar of the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the sentencing or motivation arguments.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Criminal appeals must be signed personally by a defense attorney enrolled in the special bar of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility special bar membership personal act requirement inadmissible de plano Cassation procedure rules modalità di calcolo dell'ammenda calcolo del danno errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 610 c.p.p.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 648 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Donna Ciro, nato a Torre del Greco il 18/10/1945 assistito e difeso dall'avv. Giuseppe De Luca - di fiducia avverso la sentenza in data 21/6/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza in data 16 gennaio 2019 del Tribunale di Napoli con la quale Ciro Di Donna era stato dichiarato colpevole del delitto di concorso in ricettazione della somma di euro 500.000,00 (art. 648 cod. pen.) accertato in Napoli il 2 luglio 2013.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente, deducendo: 2.1. L'illegalità della pena inflitta per non avere i Giudici complessivamente valutato complessivamente il fatto e la personalità dell'autore nell'ottica degli artt.132 e 133 cod. pen. 2.2. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente ancorché formalmente trasmesso dal difensore il quale ha peraltro chiarito nella nota di trasmissione che "l'atto non può essere firmato considerato che è un atto personalissimo della parte". Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

< w Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes& \ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. d w o CL-C• 2Cn1 Così deciso il giorno