Cassation appeals against appellate settlement sentences are inadmissible if they raise waived legal qualification issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible de plano. The appellants sought to challenge the appellate court's sentencing and legal qualification after the parties had previously agreed to a procedural settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are barred because the settlement implies a waiver of all remaining appeal grounds, including those regarding the legal characterization of the facts, unless the penalty itself is proven illegal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible for issues waived by the agreement, except for illegal penalties.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1. Manzato Luigi, nato a Portogruaro il giorno 18/11/1959 assistito e difeso dall'avv. Danilo Cerrato - di fiducia 2. Attentano Lidia, nata a Gioia Tauro il giorno 10/5/1960 assistita e difesa dall'avv. Paola Ranghino - di fiducia 3. Battaglia Salvatore, nato a Caccamo il giorno 9/5/1952 assistito e difeso dall'avv. Mario Almondo - di fiducia avverso la sentenza in data 7/3/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 marzo 2024 la Corte di appello di Torino, per la parte che in questa sede interessa, in parziale riforma della sentenza in data 23 giugno 2022 del Tribunale di Vercelli ed in accoglimento delle relative proposte di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., corredate dal consenso del Procuratore Generale, riconosciute agli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato le pene inflitte: - a Luigi Manzato in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, in relazione a violazioni dell'art. 648 cod. pen. (capi A, B, C, e D della rubrica delle imputazioni) e dell'art. 624-bis cod. pen. (capo E); - a Lidia Atterritano in anni 3 di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in relazione a violazione dell'art. 624-bis cod. pen. (capo A) ed a violazioni dell'art.648 cod. pen. (capi B, C e D); - a Salvatore Battaglia in 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al solo reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A).
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i rispettivi difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per il Manzato: vizio di motivazione per non avere la Corte di appello fornito alcuna giustificazione sul controllo esercitato in merito alla qualificazione giuridica del fatto e sulla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen. 2.2. per la Atterritano: violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta anche in relazione agli aumenti ex art. 81 cod. pen. 2.3. per il Battaglia: violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. pen. non essendo stata ritenuta sussistente l'ipotesi di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta incontestatamente dalla sentenza impugnata che tutti i difensori e gli imputati che hanno proposto concordato hanno rinunciato ai restanti motivi di appello. Giova al riguardo ricordare che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), situazione che ricorre nel caso in esame con riguardo al motivo di appello con il quale la difesa del Battaglia aveva chiesto il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. (v. punto 2.4.3 a pag. 8 della sentenza impugnata). Occorre, inoltre, rammentare i seguenti consolidati principi di questa Corte di legittimità condivisi anche dall'odierno Collegio:
a) E inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);
b) In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle amme