Italian Supreme Court grants extension of appeal deadline due to conflicting court schedule records and missed hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered the restoration of the appeal deadline for two defendants following a conflicting court schedule. Defense attorneys argued that while the court president verbally rescheduled the hearing to September 2023, the clerk's minutes incorrectly recorded the date as March 2023, leading to the trial and judgment being held without the parties present. The court ruled in favor of the defendants, finding that the discrepancy constituted a fortuitous event beyond their control and that they had not voluntarily waived their right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 c.p.p.; Art. 544 c.p.p.: When a procedural delay is caused by a fortuitous event, such as a clerical error in court minutes contradicting the president's oral announcement of a hearing date, the parties are entitled to be restored within the appeal period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sulle richieste ex art. 175 cod. proc. pen. avanzate da:
1. Evidente Vincenzo, nato a Quarto il giorno 21/10/1978 assistito e difeso dall'avv. Vincenzo D'Anna - di fiducia 2. Calone Anna, nata a Napoli il giorno 20/1/1970 assistita e difesa dall'avv. Santino Foresta - di fiducia in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 23/3/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monfermi che ha concluso chiedendo la restituzione dei ricorrenti nel termine per impugnare la sentenza sopra indicata della Corte di appello di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 aprile 2024, la Corte di appello di Napoli, chiamata ad esaminare le istanze avanzate da Vincenzo Evidente e da Anna Calone volte ad ottenere la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per poter impugnare dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 marzo 2023 (di conferma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 31 gennaio 2019) ha disposto la trasmissione per competenza degli atti a questa Corte di legittimità.
2. Con richieste di contenuto sostanzialmente sovrapponibile depositate rispettivamente in data 18 settembre 2023 e 20 settembre 2023 i difensori degli imputati, hanno dedotto quanto segue:
a) in relazione al procedimento che vedeva imputati gli odierni istanti veniva fissata dalla Corte di appello di Napoli una prima udienza per il giorno 14 luglio 2022 che veniva immediatamente rinviata al 17 novembre 2022;
b) all'udienza del 17 novembre 2022, alla presenza dei difensori degli imputati e del difensore di una delle parti civili, il Presidente del Collegio comunicava a voce alle parti presenti che il procedimento era rinviato al 13 settembre 2023 alle ore 11:30;
c) il cancelliere comunque annotava sul verbale di udienza (privo di sottoscrizione) la data di rinvio al 23 marzo 2023, quindi una data diversa ed antecedente rispetto a quella oralmente comunicata dal Presidente;
d) in ogni caso sul ruolo di udienza del 13 settembre 2023 veniva annotata la prevista celebrazione del processo de quo;
e) la Corte di appello, all'evidenza non accortasi della problematica evidenziata, trattava quindi il procedimento all'udienza del 23 marzo 2023 e, all'esito della stessa, pronunciava sentenza di conferma della condanna degli imputati emessa dal Tribunale in data 31 gennaio 2019;
f) in quell'occasione non erano presenti né i difensori degli imputati, né i difensori delle parti civili che, invece erano stati presenti in occasione delle precedenti udienze;
g) la sentenza della Corte di appello veniva depositata in data 5 aprile 2023 (nel rispetto del termine di 30 giorni indicato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - ndr.);
h) i difensori delle parti si recavano in Corte per partecipare all'udienza del 13 settembre 2023 ed in quell'occasione apprendevano che il processo era stato celebrato il precedente 23 marzo 2023, che la sentenza era stata depositata nella data sopra indicata e che, quindi, era decorso il termine per proporre impugnazione contro la stessa. I difensori degli imputati hanno allegato ai ricorsi documentazione comprovante le affermazioni di cui sopra. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Sulla doverosa premessa che le richieste di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di risultano tempestivamente presentate, ritiene la Corte che, alla luce degli elementi sopra evidenziati, dette richieste sono fondate in quanto dagli atti non è dato desumere che le parti private abbiano avuto effettiva conoscenza che il procedimento de quo sarebbe stato celebrato all'udienza del 13 marzo 2023 ed abbiano volontariamente rinunciato a comparire alla predetta udienza ovvero a proporre tempestiva impugnazione avverso la sentenza pronunciata in tale data.
Risulta, per contro, documentalmente provato che le parti private ed i loro difensori, per caso fortuito legato ad elementi non da loro dipendenti, non hanno potuto osservare il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 marzo 2023 e per tali ragioni devono essere restituite nel termine per proporre detta impugnazione.
P.Q.M.
Restituisce Evidente Vincenzo e Calone Anna nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 23/3/2023. C