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Ordinanza — n. 35737/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for theft charges because the victim remitted the complaint after the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence which had granted a benefit of trial and confirmed a conviction for theft. The defendant argued the sentence was illegal due to a new Constitutional Court ruling on sentencing limits, but the primary ground for annulment was the victim's remission of the complaint. The court held that the criminal acts were extinguished by this remission, which occurred after the appeal judgment but before the cassation appeal deadline, thereby invalidating the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. pen.; Art. 646 cod. pen.: The Court of Cassation annuls a judgment convicting a defendant for a complaint-based crime when the victim remits the complaint after the appeal judgment, extinguishing the criminal liability regardless of subsequent procedural developments.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime theft aggravated complaint-based prosecution Cassation annulment procedural timeline victim's right adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. pen.
Con sentenza resa il 20 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 aprile 2023 da Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, concedeva a Guadagni Stefano il beneficio di cui all'art. 175 cod.
Art. 646 cod. pen.
Il reato di cui all'art. 646 cod. pen. aggravato dalla circostanza di cui all'art.
Art. 61 n. 11) cod. pen.
aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n.
Art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
A mente dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., in assenza di un accordo in senso diverso, le spese del procedimento sono a carico del querelato.
Art. 10 del d. Igs. 10 aprile 2018 n 36
pen., è stata abrogata dall'art. 10 del d. Igs. 10 aprile 2018 n 36).
art. 175 cod. pen
Con sentenza resa il 20 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 aprile 2023 da Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, concedeva a Guadagni Stefano il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.
art. 646 cod. pen
Il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 646 comma 3 cod. pen
è perseguibile a querela (l'originaria previsione relativa alla perseguibilità d'ufficio della detta ipotesi aggravata del reato di appropriazione indebita, contenuta nell'art. 646 comma 3 cod. pen., è stata abrogata dall'art.
art. 340 comma 4 cod. proc. pen
A mente dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., in assenza di un accordo in senso diverso, le spese del procedimento sono a carico del querelato.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 46 del 2 marzo 2024 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNI STEFANO nato a TORINO il 29/11/1966 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTAPPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 20 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 aprile 2023 da Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, concedeva a Guadagni Stefano il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e confermava nel resto la statuizione condannatoria, relativa ai contestati reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n.

11) e 646 cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva che l'azione penale era improcedibile, trattandosi nella specie di reato perseguibile a querela ed essendo intervenuta, successivamente all'emissione della sentenza di appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, remissione di querela, ritualmente accettata dal Guadagni.

4. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relaziona all'art. 646 cod. pen., osservando che i giudici di merito avevano ritenuto di applicare nel caso di specie la pena nel minimo edittale, determinata erroneamente in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2 marzo 2024, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione "da due a cinque anni", anziché "fino a cinque anni".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato di cui all'art. 646 cod. pen. aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n.

11) cod. pen. è perseguibile a querela (l'originaria previsione relativa alla perseguibilità d'ufficio della detta ipotesi aggravata del reato di appropriazione indebita, contenuta nell'art. 646 comma 3 cod. pen., è stata abrogata dall'art. 10 del d. Igs. 10 aprile 2018 n 36).

2. La consultazione degli atti consente di apprezzare che in effetti la parte offesa Molino Enrici s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Enrici Fulvio, con dichiarazione resa in data 19 marzo 2024 ha rimesso la querela e l'imputato, con dichiarazione resa il 27 marzo 2024, ha accettato tale remissione.

3. Rimanendo assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, essendo i reati contestati estinti per remissione di querela.

4. A mente dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., in assenza di un accordo in senso diverso, le spese del procedimento sono a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese process