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Ordinanza — n. 35532/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial judge failed to provide sufficient reasoning for the sentence, relying on a general clause rather than specific justification. The court rejected this claim because the law strictly limits appeals against plea bargain settlements to specific grounds, excluding general defects in the reasoning of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain settlements are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in the reasoning of the decision.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation lack of reasoning sentencing review procedural limitation aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Torino ha applicato a Safi Amin, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Safi Amin nato a Monza il 18.08.2004 rappresentato e assistito nella presente fase di giudizio dall'avv. Luca Schera, sostituto processuale nominato dal difensore fiduciario avv. Alberto Bosio avverso la sentenza del 27/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Torino ha applicato a Safi Amin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di rapina aggravata, sequestro di persona, utilizzo abusivo di carte di pagamento elettroniche, introduzione abusiva in sistema informatico e minaccia aggravata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo e cioè deducendo la violazione dell'art. 606 lett. E) cod. proc. pen. avendo il giudice omesso di motivare la propria decisione e cioè essendosi limitato ad affermare con mera clausola di stile la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità della pena, così come proposti dalle parti.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende C