Cassation appeal dismissed as inadmissible due to omitted grounds for acquittal under Art. 129 CPP in appeal settlement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to include grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure in his request for appeal settlement. The appellant argued that the lower court omitted reasoning regarding these specific acquittal causes, but the court held that such omissions are excluded from review when parties have agreed to a settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p. When parties agree to an appeal settlement, appeals regarding omitted acquittal grounds under Article 129 are inadmissible as they fall outside the scope of reviewable issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fayek Abdellali alias Farek Abdul nato in Marocco il 20/01/1983 C.U.I. 033HMKM rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dall'avv. Mario Taddei, sostituto processuale nominato dal difensore fiduciario avv. Ramadan Tahiri avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell' art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Fayek Abdellali alias Farek Abdul Beck nella misura di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di tentata estorsione continuata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato tramite il difensore fiduciario per lamentare, quale unico motivo, l'omessa motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il motivo proposto è manifestamente infondato ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
4. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, alla omessa motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. che è proprio oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), alla sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), alla non configurabilità di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm