Ordinanza — n. 35364/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA FABIO nato a NAPOLI il 24/02/2000 DE LUCA FRANCESCO PIO nato a NAPOLI il 24/02/2000 avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di De Luca Fabio e De Luca Francesco Pio, in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso; considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, il comune motivo di ricorso a firma dell'Avv.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA FABIO nato a NAPOLI il 24/02/2000 DE LUCA FRANCESCO PIO nato a NAPOLI il 24/02/2000 avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di De Luca Fabio e De Luca Francesco Pio, in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso; considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, il comune motivo di ricorso a firma dell'Avv.
Giuseppe Ricciulli, con cui si lamenta l'errata valutazione circa la congruità della pena con specifico riguardo agli aumenti a titolo di continuazione, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis cod. proc. pen. in quanto oggetto della rinuncia degli imputati in sede di accordo con la parte pubblica; ritenuto che, l'ulteriore comune motivo di ricorso a firma dell'Avv. Leopoldo Perone, che censura l'errata qualificazione giuridica del fatto di estorsione intende sottoporre al giudizio di legittimità una questione alla quale gli imputati hanno rinunciato, in funzione dell'accordo sulla pena in appello (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 — 01, relativa al motivo inerente la qualificazione giuridica del fatto; nonché Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C