Ordinanza — n. 35249/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO FRANCESCO nato a NAPOLI il 22/01/1992 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORT)APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; RITENUTO /N FATTO 1. Con sentenza resa ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 8 febbraio 2024 la Corte d'Appello di Napoli applicava a Di Micco Francesco la pena concordata di anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile) (MA 61 -3fe- 14.44k_ Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi d n'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO FRANCESCO nato a NAPOLI il 22/01/1992 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORT)APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; RITENUTO /N FATTO 1. Con sentenza resa ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 8 febbraio 2024 la Corte d'Appello di Napoli applicava a Di Micco Francesco la pena concordata di anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 comma 3 e 599 bis cod. proc. pen.
3. Assumeva, in particolare, che la Corte, quanto al giudizio di responsabilità dell'imputato, si era riportata semplicemente al percorso motivazionale seguito da giudice di primo grado, senza rendere una autonoma e adeguata motivazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico poiché privo di qualsivoglia riferimento specifico sia al contenuto della sentenza impugnata e che fatto qui in giudicato. Il ricorso, peraltro, e-inammissibile anche in considerazione del fatto che l'imputato, nel concludere l'accordo con il Pubblico Ministero avente ad oggetto la determinazione della pena, ha rinunciato a ogni altro motivo di impugnazione, e in particolare a ogni motivo avente ad oggetto il giudizio di responsabilità, motivo che, pertanto, non può essere riproposto nel giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 03, che, in tema di incompetenza per territorio, ha statuito che in caso di concordato in appello con contestuale rinuncia al motivo di impugnazione sull'incompetenza per territorio, questa non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è inammissibile il ricorso per cassazione che la deduca).
2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile) (MA 61 -3fe- 14.44k_ Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi d n'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen