Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant rather than by a registered defense attorney. Although the appellant argued the right to appeal belongs to him personally, the court held that the concrete exercise of this right requires mandatory technical representation under recent procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571 and Art. 613 of the Code of Criminal Procedure; A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney to be admissible, as personal signature renders the filing procedurally void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUITTO OSVALDO nato a TARANTO il 07/10/1994 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE - sezione distaccata di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Guitto Osvaldo ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, inf tti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo special della Corte di cassazione. (cfr.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/201 , Aiello, Rv. 27201601, che, in motivazione, ha precisato che va tenuta distinta la leg ttimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima Ila titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valu ati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal r corso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene qua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammercle. Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L'estensore I