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Ordinanza — n. 35051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as inadmissible due to waived grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not among the permissible grounds for review after a settlement agreement. The appellant argued that the facts did not constitute a crime, but the court held that complaints about the judge's failure to apply Article 129 are excluded from cassation review in settlement cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, cassation appeals are inadmissible for complaints regarding the judge's failure to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as such grounds are deemed waived.

Parole chiave

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settlement agreement appeal Article 129 criminal procedure inadmissible cassation appeal waived grounds review procedural fault fine rinuncia a pretese di salario tentate lesioni personali gravi azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 14/05/2024, la Corte d'appello di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 27/11/2023 del Tribunale di Torino:
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza del 14/05/2024 della Corte d'ap elio di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite delyproprio difen ore, Emanuel Virgilio, affidato a un unico motivo, con il quale deduie, in relazio e all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ciò rammentato, si deve rilevare che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia ritenuto che l'imputato dovesse essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiuto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato rlelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 14/05/2024, la Corte d'appello di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 27/11/2023 del Tribunale di Torino:
art. 610 c.p
Il ricorrente rappresenta che, con particolare riferimento al capo 2) dell'imputazione, dalla lettura degli acquisiti messaggi Whattsapp <non può dirsi leso, o comunque messo in pericolo, il bene giuridico tutelato de l'art. 610 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò rammentato, si deve rilevare che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia ritenuto che l'imputato dovesse essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiuto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
284481-0 1) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfu i nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO EMANUEL, nato a Torino il 29/06/1983 avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14/05/2024, la Corte d'appello di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 27/11/2023 del Tribunale di Torino:

a) esclusa la recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, rideterminava in due anni e sei mesi di reclusione ed € 500,00 di multa la pena irrogata a Emanuel Virgilio per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata di cui al capo 1) dell'imputazione e di tentata violenza privata di Cui al capo 2) dell'imputazione;

b) eliminava le pene accessorie;

c) dichiarava inammissibili i motivi di appello diversi da quello sulla recidiva;

d) confermava; nel resto, la sentenza impugnata.

2. Avverso l'indicata sentenza del 14/05/2024 della Corte d'ap elio di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite delyproprio difen ore, Emanuel Virgilio, affidato a un unico motivo, con il quale deduie, in relazio e all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'«erronea applicazione dell'a t. 129 c.p.p., poiché, con riferimento ai capi d'imputazione l'imputato andava dichiarato assolto poiché il fatto non sussiste e/o comunque lo stesso non costituisce reato». Il ricorrente rappresenta che, con particolare riferimento al capo 2) dell'imputazione, dalla lettura degli acquisiti messaggi Whattsapp <non può dirsi leso, o comunque messo in pericolo, il bene giuridico tutelato de l'art. 610 c.p. e/o, in ogni caso, non può ritenersi sussistente in capo all'impu+to l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso Oer cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogliMento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estiniione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-0 1) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfu i nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia ritenuto che l'imputato dovesse essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronundata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiuto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato rlelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonChé, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa