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Ordinanza — n. 35050/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissible complaints regarding sentencing and procedural review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the appellate court's settlement sentence inadmissible. The appellant argued the second-instance judges failed to exhaustively review the case files and applied an inappropriate final penalty. The court ruled that complaints regarding the lack of exhaustive review or the specific sentencing amount do not qualify as admissible grounds for cassation when challenging a settlement agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for defects in the parties' consent or the prosecutor's agreement, excluding complaints about the sentencing amount or procedural review.

Parole chiave

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settlement sentence cassation appeal inadmissible grounds penalty determination procedural review revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 21/03/2024, la Corte d'appello di Règgio Calabria, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 07/03/2023 del G.u.p.
Art. 610 cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato pelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
Art. 129 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 21/03/2024, la Corte d'appello di Règgio Calabria, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 07/03/2023 del G.u.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfuSi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovx}•ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLO ANTONINO, nato a Reggio Calabria il 08/03/2002 avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21/03/2024, la Corte d'appello di Règgio Calabria, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 07/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di R ggio Calabria: (:) a) rideterminava in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed C 1.60,00 di multa i la pena irrogata ad Antonino Tomasello per i reati, unificati da vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione, porto di una pistola aggravato in concorso di htui al capo 2) dell'imputazione, furto pluriaggravato in concorso di un motociclo d cui al capo 8) dell'imputazione e furto pluriaggravato di un'autovettora di cu al capo 10) N dell'imputazione;

b) dichiarava inammissibile l'appelto in relazi ne ai motivi oggetto di rinuncia;

c) confermava nel resto la sentenza impugnat 2. Avverso l'indicata sentenza del 21/03/2024 della Cor;er,d'appello di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Antonino Tomasello, con il quale deduce che: a) «la sentenza'im ugnata merita forte censura perché non è costellata di una completa ed esaustiva disamina degli atti e tradisce, nella valutazione delle risultanze processuali un approccio emotivamente» (così interrompendosi la frase); b) «da censurare il trattamento sanzionatorio irrogato [...], atteso che i Giudici di Seconde C re in sede di determinazione finale della pena hanno inteso applicare la pena finle base di anni 4 e mesi dieci di reclusione».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglirnento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinZione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della senténza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfuSi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovx}•ero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che le doglianze con le qu/ali il ricorrente lamenta (peraltro, del tutto genericamente) la «non completa ed esaustiva disamina degli atti» e l'«approccio» nella «valutazione délle risultanze processuali», nonché, senza prospettare alcuna illegalità della sanzione inflittagli, la determinazione della pena concordata non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunéiata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato pelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essére dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 61[6, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, non hé, essendo .i, ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inar missibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al palgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a cassa