Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant without counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ricardo Zdravkovic inadmissible and ordered him to pay legal costs. The defendant personally submitted the appeal against his conviction, violating the requirement that such acts be signed by a registered defense attorney. The court ruled that personal appeals lack the necessary formalities and must be treated de plano due to the recent legislative amendment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A personal cassation appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible and subject to cost sanctions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZDRAVKOVIC RICARDO, nato a Catania il 19/07/1993 avverso la sentenza del 27/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 27/05/2024, il G.u.p. del Tribunale di Napo i ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, a sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a Ricardo Zdravkovic la pena di due anni, s i mesi e venti giorni di reclusione (sostituita con la detenzione domiciliare) ed 1.200,00 di multa per i reati di rapina impropria aggravata in concorso di qui al capo a) dell'imputazione, ricettazione in concorso di un'autovettura di Cui al capo d) dell'imputazione e ricettazione in concorso di due t'arghe di autovettura di cui al capo e) dell'imputazione.
2. Avverso l'indicata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napo i, ha proposto # personalmente ricorso per cassazione Ricardo Zdravkovic, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 129 dello stesso codice, la natura apparente e «non adeguata» della motivazione «quanto all'indicazione delle condizioni che hanno indotto il Giudice a non applicare alcuna delle formule di p oscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p.».
3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è st to proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte ci cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impu nazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del r corso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difeksivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensor la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, RvJ 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 03, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nor4 -ié, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inaminissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend