Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nicola Perchinunno inadmissible. Perchinunno argued that the lower court failed to evaluate facts when applying a plea bargain sentence, but the Court held this ground is not permitted under the new procedural rules. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Perchinunno was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if based solely on a lack of fact evaluation, as only specific statutory grounds such as legal qualification errors or penalty illegality are permitted.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERCHINUNNO NICOLA, nato a Cerignola il 06/01/1973 avverso la sentenza del 24/04/2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24/04/2024, il G.u.p. del Tribunale di Foggia ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Nicola Perchinunno la pena di tre anni di reclusione ed C 800,00 di multa per i reati, unifiòati dal vincolo della continuazione, di resistenza a un pubblico ufficiale (capo "a" dell'imputazione) e di ricettazione di un furgone (capo "h" dell'imputazione).
2. Avverso l'indicata sentenza 24/04/2024 del G.u.p. del Tribu ale di Foggia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio dif nsore, Nicola Perchinunno, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la carenza della motivazione in quanto «il Gup ha riportato l'avvenuto accord4 tra le parti e il trattamento sanzionatorio da applicare non effettuando, però, un ta alutazione dei fatti».
3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. en., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubb ico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta la carenza della motivazione per la mancata «valutazione dei fatti», non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassaione avverso la sentenza di patteggiamento (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, R. 278337-01, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01, con le quali la Corte ha affermato l'inammissibilità, da dichiarare con ordinanza de plano, del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento cOn il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere t -attato, come si è detto, nelle forme de plano, ai sensi, in particolare, del secondo periodo di quest'ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 6116, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonéhé, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellà cassa delle