Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding facts and law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the first-instance judgment was insufficiently motivated regarding the defendant's liability and sentencing, relying on the credibility of his testimony versus that of the victim. The court rejected this, noting the appeal was a generic one-page document that failed to address the specific factual rebuttals and legal reasoning provided in the lower court's detailed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) e c) c.p.p.; Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the grounds do not explicitly and argumentatively address the specific factual or legal reasons upon which the contested decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALASPINA NICOLA nato a REGGIO CALABRIA il 29/03/1992 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE d'APPELLO di REGGIO CALBRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha chie,to l'annullamento .seetz‹“,, ,w“, dell'ordinanza con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso; ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIOERATO .)120. -0 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da Nicola Malaspina avverso la sentenza di condanna del Tribunale reggino dell'I 1 luglio 2023. La ragione dell'inammissibilità risiede secondo la Corte d'appello, nella genericità dei motivi tanto attinenti alla affermazione di responsabilità, che alla determinazione della pena.
2. Con il ricorso viene formulato un unico motivo incentrato sulla violazion di legge (art.606 lett.
b) e c) in relazione all'art.581 c.p.p.). Si evidenzia che la scars motivazione del provvedimento del tribunale si risolve nella apodittica ed assertiva sce ta della 'versione accusatoria, basata sulla pur dubitativa testiMonianza della persona offesa, rispetto a quella fornita dall'imputato. A fronte di ciò, si sono evidenziati i profili critici della sc lta ermeneutica in fatto operata dal giudicante e se ne sono cónfutati i risultati ricostruttivi, con piena sufficienza argomentativa, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice d'appello. Anche in r lazione alla pena, nonostante la stringata motivazione della sentenza, la difesa ha riba ito le ragioni di attendibilità dell'imputato a confronto con la scarsa credibilità del teste Adorn to.
3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, Piet o Gaeta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'appello er l'ulteriore corso.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza Jel motivo su cui è articolato.
5. Anche a parere di questa Corte, l'atto di appello si risolve in poco riu di una pagina di considerazioni generiche che non analizza né, quindi, si confronta e conte ta effettivamente la tesi posta dal giudice a base della affermazione di responsabilità dell'imputato. Dalla motivazione della sentenza di primo grado, infatti, si comprende he il convincimento del giudice sulla responsabilità dell'imputato conseguisse non solo dalla ti olarità in capo a lui della carta PostePay su cui il provento del reato era stato recapitato, ma anche dal fallimento e dalla inattendibilità intrinseca della tesi addotta dalla difesa del Malas ina per stornare il sospetto da sé, indirizzandolo verso Luca Adornato.
A tal proposito si rileva ) infatti5che la versione della consegna della tessera PostePay dell'imputato al conoscente, già poco credibile in sé?se giustificata con la necessità di ricevervi un pagamento per un risarcimento del danno (poiché la carta opera in base a flussi elettronici, non vi è alcuna necessi à di consegnarla al LI irt.) debitore), è in radiceOmentita da quanto affermato dall'Adornato, che non solo non ricorda di averla ricevuta, ma ha altresì aggiunto di aver provveduto a corrispondere n contanti l'importo dovuto a titolo di risarcimento.
Con queste circostanze l'atto di appello non si misura, limitandosi ad una lettura parziale e fuorviante della motivazione, senza contrastare il nodo saliente della stesa, costituito dalla smentita della tesi difensiva. Quanto poi alla deduzione difensiva in punto pena, essa si riduce alla stringatissima richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, lamentandO la mancanza di motivazione su tale aspetto, pur a fronte del riferimento, in sentenza (pg.6) ai precedenti penali risultanti dal casellario come ragione ostativa.
6. Su tali premesse, la conclusione della Corte d'appello nel senso della inammissibilità si pone correttamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale gi à richiamato nel provvedimento impugnato e costantemente ribadito secondo cui l'appello, al pari del ricorso I per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni Oi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale on re di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui e predette ragioni Ì Ì sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 8825 del 27/1 /2016, dep. 2017, Rv. 268822). Come visto, in relazione a quest'ultimo profilo, la sentenza di p imo grado, estesa su sei pagine a confronto dell'atto che la contesta, ha affrontato con dovizia 1i argomentazione i temi attinenti alla responsabilità ed alla sospensione della pena, senza ncevere adeguata risposta nell'atto di appello.
7. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proce 'mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi ilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, c sì equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagan-iento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amminde. Così deciso in Roma, 9 luglio 2024 Il