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Sentenza — n. 35039/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to death of defendant extinguishing criminal liability and procedural relationship.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appealed judgment without remittal because the defendant, Antonella Fusco, died before the final decision on the appeal. Although the lower court had reduced her sentence based on a partial finding of guilt, the death of the accused extinguished all criminal liability and dissolved the procedural relationship. Consequently, the court could not examine the substantive merits of the appeal or the procedural arguments regarding notification and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The death of the accused before the final judgment extinguishes criminal liability and dissolves the procedural relationship, rendering any further examination of the appeal's merits legally impossible.

Parole chiave

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extinction of criminal liability death of the accused dissolution of procedural relationship annulment without remittal impossibility of contradiction ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per rapina insidie alla vita

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Non è consentito al Collegio, essendo sopravvenuto il decesso dell'imputata, esaminare il relativo ricorso, trattandosi di causa estintiva del rapporto processuale che preclude ogni eventuale pronuncia eli proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.
articolo 582 c.p
Anche con il terzo motivo si contesta la violazione di legge in relazione, questa volta, all'articolo 582 c.p., non potendosi trarre dalla deposizione della persona offesa alcuna certezza in ordine al contributo causale lesivo da parte dell'imputata.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi
(Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv.
Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, Alfieri
Sez. 3, n.23906 del 12/05/2016, Patti
Sez. 3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv.
Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo
267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv.
Sez. U, n. 3489 del 23/01/1982, Renna
Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSCO ANTONELLA nato a BUCAREST (ROMANIA) il 24/07/1993 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA'visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita fa relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 e successive modifiche.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato l'imputata (unitamente ad un correo) alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Con l'appello, la sentenza di primo grado veniva dichiarata nulla per difetto di notificazione nei confronti del coimputato ma veniva confermata con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputata, alla quale veniva, in accoglimento dell'appello, ridotta la pena.

2. Presentando ricorso per cassazione, il difensore di Antonella Fusco ha formulato tre motivi. Il primo deduce violazione di legge (art.606 lett.

b) c.p.p.) in relazione agli artt. 178 lett.

c) e 179 c.p.p.: l'imputata è stata ritenuta rinunciante a comparire mentre siffatta rinuncia vi fu solo all'udienza preliminare ma non nelle successive, che costituiscono fasi alitonome. Per la prima udienza collegiale, non è stata disposta la traduzione nonostante l'imputa non avesse indicato di nonitntertUrg comparire. Con il secondo motivo di ricorso, di deduce violazione di norma penale (art.606 lett.

b) c.p.p.) in relazione all'art.192 c.p.p. con travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla testimonianza della persona offesa e contraddittorietà ed illogicità deila motivazione sulla circostanza della sottrazione del telefono cellulare. Infatti, la deposizione di Crispo Di Torres indica che costui non si rese immediatamente conto, una volta subita l'aggressione, di aver subito la sottrazione del telefono cellulare, di cui si acccorse a distanza di tempo. Non vi è pertanto prova che la sottrazione sia avvenuta ad opera della donna imputata, non potendo essere valorizzato in tal senso la fuga 'dell'imputata. Anche con il terzo motivo si contesta la violazione di legge in relazione, questa volta, all'articolo 582 c.p., non potendosi trarre dalla deposizione della persona offesa alcuna certezza in ordine al contributo causale lesivo da parte dell'imputata.

3. Il sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo ha inviato per PEC memoria conclusionale con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con l'allegato ad una mali di data 14 giugno 2024 è pervenuto, in limine litis, il certificato di morte dell'imputata, avvenuta il 19 marzo 2024.

5. L'intervenuto decesso come da certificato in atti, di Antonella Fusco impone l'immediata dichiarazione di estinzione di tutti i reati alla stessa contestati. Non è consentito al Collegio, essendo sopravvenuto il decesso dell'imputata, esaminare il relativo ricorso, trattandosi di causa estintiva del rapporto processuale che preclude ogni eventuale pronuncia eli proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162; Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep.2022, Alfieri;

Sez. 3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790). La morte della ricorrente prima della decisione del ricorso determinerebbe infatti, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità, l'inesistenza giuridica del provvedimento che pronunciasse sul merito del ricorso. La soluzione indicata già da Sez. U. n. 3489 del 23/01/1982, Renna è l'unica adeguata alla situazione che si determina con la morte della ricorrente: il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali; contraddittorio invece ormai impossibile (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703).

Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così d ciso in Roma, 19 giugno 2024 Il Co igliere elatore Il Presidente Fran rit Andrea Pellegrino DEPOSITATO IN CAN ELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE ; IL 1 8 S