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Sentenza — n. 34939/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidiva but annuls conviction for contraventions due to prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34939/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the appellant's arguments on recidiva and sentencing calculation but annulled the conviction for specific contraventions due to the statute of limitations. The appellant argued that the first-instance court failed to properly evaluate subjective elements and misapplied recidiva rules, while the prosecution requested annulment limited to prescription issues. The court held that the lack of specific objection to prescription in the appeal did not prevent the court from declaring those crimes extinguished, as no final judgment had formed on them, thereby absorbing the related sentencing error.

Regesto Legislator

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Art. 154 c.p.p.; Art. 69 c.p.: The Court of Cassation may declare crimes extinguished by prescription ex officio even if not raised in the appeal, provided no final judgment exists, and such declaration absorbs related sentencing errors.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crimes recidiva reiterata inadmissible appeal partial annulment contravvenzioni final judgment contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Art. 43 cod. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
Il secondo motivo è, invece, fondato in quanto le due contravvenzioni di cui ai capi B) e C), alle quali non si applica la ritenuta recidiva a seguito della modifica dell'art. 99 cod. pen. avvenuta con la legge n.251 del 2005, sono estinte per l'intervenuta prescrizione.
Art. 69, comma quarto, cod. pen.
art. 4 legge n.110/1975
pen., art. 4 legge n.110/1975, rideterminava la pena inflitta a quest'ultimò in mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, confermand0 per il resto l'impugnata sentenza.
articolo 533 cod. proc. pen
pen., nonché vizi della motivazione e violazione della regola di giudizio codificata dall'articolo 533 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDINI MICHELE, nato a TRIESTE il 02/08/1985 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio per intervenuta prescrizione limitatamente ai capi B) e C) e con rinvio alla Corte di appello di Trieste per il complessivo ricalcolo del trattamento sanzionatorio e del corredo circostanziale; dichiararsi il ricorso inammissibile per il resto. Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte di appello di Triestè, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, appellata da Michele Bernardini imputato dei reati di cui agli articoli 635, comma secondo, n. 1, e 6 4 cod. pen., art. 4 legge n.110/1975, rideterminava la pena inflitta a quest'ultimò in mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, confermand0 per il resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso la predetta sentenza Michele Bernardini, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione svolgendo cinque distinti motivi. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli 635 comma secondo, n. 1, e 43 cod. pen., nonché vizi della motivazione e violazione della regola di giudizio codificata dall'articolo 533 cod. proc. pen. In particolare, contesta le conclusioni della Corte territoriale relativamente alla configurabilità del reato di danneggiamento, ritenendo che vi fosse un dubbio in ordine al requisito dell'elemento soggettivo non adeguatamente valutato dai giudici di merito. 2.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all'articolo 129, comma 1, cod. proc. pen., per omessa declaratoria della prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi B) e C) di imputazione, in quanto la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione di secondo grado risalente al 19 settembre 2023.

In particolare, evidenzia che, pur tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione, le contravvenzioni, datate 31 agosto 2016, sarebbero prescritte alla data del 26 Marzo 2023. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione della legge in relazione all'articolo 442, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la riduzione della pena per il rito abbreviato, relativamente ai reati contravvenzionali, avrebbe dovuto essere della metà e non invece di un terzo. 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli 597 cod. proc. pen. e 99 cod. pen., nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.

In particolare, rileva che il Tribunale aveva fatto generic:o riferimento all'istituto della recidiva senza affermarne la natura reiterata, specifica e infraquinquennale contestata in imputazione, che peraltro era stata implicitamente qualificata come semplice; a fronte del solo appello dell'imputato, finalizzato alla disapplicazione della recidiva ed alla contestazione del giudizio di equivalenza operata dal Tribunale con l'attenuante del risarcimento del danno, la Corte di appello ha affermato la natura reiterata, specifica e infraquinquennale della recidiva.

Si ritiene che, così operando il giudice di appello abbia proceduto ad una reformatio in peius, non consentita in assenza di impugnazione della pubblica accusa. La decisione è, altresì, censurata ulteriormente sul piano motivazionale in quanto essa appare illogica ed apodittica. 2.5 Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge in relazione a l'articolo 69, comma quarto cod. pen., con riferimento all'articolo 62, n. 4 e n. 6 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La Corte di appello, muovendo dall'errato presupposto circa la sussistenza, nella specie, della recidiva reiterata di cui al comma quarto dell'articolo 99 cod. pen., giunge ad applicare, altrettanto erroneamente, il disposto di cui all'articolo 69, comma quarto, cod. pen., concludendo per l'impossibilità di dichiarare, perciò solo, la subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati, ad eccezione del motivo riguardante l'intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C) dell'imputazione.

2. Con riferimento al primo motivo si ritiene inammissibile perché aspecifico. Infatti, esso è ampiamente reiterativo di quello proposto nell'attb di appello, disatteso nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali argomentazioni, con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, Santagata + altri, non massimata sul punto;

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. :281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). La Corte territoriale ha correttamente ribadito che il reato di danneggiamento è sorretto dal dolo generico, che è compatibile con il dolo eventuale, di tal che, anche a volere ipotizzare che l'imputato avesse voluto tirare per due volte le biglie di metallo contro un albero dietro il quale si trovavano le finestre dell'ed ficio pubblico, ciò non esclude che Michele Bernardini abbia previsto ed accettato l'evento dannoso, tenuto conto che egli ben due volte aveva attinto le finestre, quindi, senza interrompere la condotta illecita dopo il primo getto della biglia di metallo.

3. Il secondo motivo è, invece, fondato in quanto le due contravvenzioni di cui ai capi B) e C), alle quali non si applica la ritenuta recidiva a seguito della modifica dell'art. 99 cod. pen. avvenuta con la legge n.251 del 2005, sono estinte per l'intervenuta prescrizione. Essa, infatti, risulta maturata in data 26 marzo 2023, quindi già prima della sentenza impugnata, anche considerando il periodo di sospensione per emergenza Covid-19, per il quale in primo grado il processo è stato rinviato d'ufficio dal 23/04/2020 al 06/10/2020, nonché gli altri periodi di sospensione della prescrizione puntualmente indicati dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda tra le tante Sez.6, n.598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv.285884-02) trova applicazione in questo caso il principio secondo cui: «In tema di impugnazioni, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si fosse formato precedentemente il giudicato (nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato)».

Nella fattispecie, il ricorrente aveva contestato nell'atto di appello, con motivi specifici, la condanna relativa alle contravvenzioni di cui capi B) e C), per cui si ritiene che la mancata eccezione in sede di gravame dell'intervenuta prescrizione dei predetti reati, non impedisce a questa Corte di dichiararne la loro estinzione per prescrizione nOn essendosi formato su di essi il giudicato. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle contravvenzioni assorbe il terzo motivo di ricorso.

4. Il quarto ed il quinto motivo, tra loro connessi, sono manifestamente infondati. La difesa del ricorrente deduce che il giudice di primo grado, limitandos.i in sentenza ad affermare la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva, avrebbe implicitamente qualificato l'aggravante come recidiva semplice, malgrado nell'imputazione l'aggravante era stata contestazione come recidiya reiterata, specifica e infraquinquennale. Si tratta, in tutta evidenza, di una deduZione errata, in quanto il giudizio compiuto dal giudice del Tribunale di Trieste d sussistenza della circostanza aggravante della recidiva aveva come oggetto di v lutazione la contestazione fatta nell'imputazione, ossia la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, a prescindere da una specifica motivazione sulla qualificazione di essa.

Solo ove il giudice si fosse discostato dall'imputazione sarebbe stato necessario motivare per giustificare le ragioni di una diversa qualificazione della recidiva rispetto all'imputazione. In ogni caso, questa deduzione non fu svolta nell'atto di appello, nel quale la difesa contestava genericamente la ricorrenza della recidiva tout court, ragione per il quale la Corte triestina ha affrontato la questione della recidiva rilevando l'esistenza di numerosi precedenti penali e confermando «il riconoscimento della recidiva contestata» in considerazione di un giudizio di maggior pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato.

Non ricorre, perciò, nella decisione impugnata, che ha definito espressamente la recidiva come reiterata, specifica e infraquinquennale, alcuna reformatio in peius nei termini errati eccepiti nel ricorso. Ne consegue che è corretto, ai sensi dell'art.69, comma quarto, cod. pen., il giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dai giudici di merito, ragione per cui è manifestamente infondato il motivo di ricorso volto a far riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, tra cui la recidiva qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.

5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio solo relativamente alla condanna per i reati contravvenzionali estinti per prescrizione, mentre sono dichiarati inammissibili gli altri motivi di ricorso. L'annullamento parziale comporta la decurtazione delle pene irrogate in continuazione per i capi B) e C) dell'imputazione (15 giorni di reclusione per ciascun reato), ragion per cui la pena finale per il reato di danneggiamento viene fissata in mesi 3 e giorni 10 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi B) e C) perché sono estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e fissa la pena finale