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Ordinanza — n. 34672/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights under the plea-bargain system.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his appeal grounds, but the Court held that under the plea-bargain system, parties waive the right to challenge the sentence itself. Consequently, only specific procedural defects regarding the plea agreement's validity can be raised in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The plea-bargain system in the second instance creates preclusive effects, rendering cassation appeals against the sentence inadmissible except for defects strictly related to the plea agreement's validity, the prosecutor's consent, or the content of the ruling.

Parole chiave

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plea bargain system second instance waiver cassation inadmissibility preclusive effect sentencing agreement aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 19/12/2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del 11/01/2023, appellata da Salvatore Cacciapuoti, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis cod. pen
Con sentenza del 19/12/2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del 11/01/2023, appellata da Salvatore Cacciapuoti, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI SALVATORE nato a Villaricca il 10/02/1987 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19/12/2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del 11/01/2023, appellata da Salvatore Cacciapuoti, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, invariata la pena pecuniaria inflitta in primo grado, in relazione al reato di rapina aggravata ascritto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento rispetto alle censure esposte nei motivi di appello.

3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/07/2024 Il Consigliere estenso