Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of lawyer signature by unqualified person.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed by an unrepresented individual without a qualified lawyer's signature. The appellant, Kristine Baranova, challenged a conviction for robbery but failed to comply with procedural requirements for Supreme Court filings. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be signed by a qualified lawyer; failure to do so renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARANOVA KRISTINE nato il 03/11/1988 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la pronunzia del GUP del Tribunale di Napoli che il 16/11/2023 ha dichiarato Baranova Kristine responsabile del reato di rapina. Ricorre l'imputata, con impugnazione personale, deducendo violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. poiché la Corte non avrebbe verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento . Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 24 luglio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Daniela Borsellino Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 13 SET. 2024 IL FUNZIOAWVO GI