Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law and lacked the required specificity under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code. The appellant, Salvatore Bonaccorso, challenged a preliminary seizure order regarding watches and jewelry, arguing the goods were marital gifts and that the prosecution lacked temporal connection to the alleged crimes. The court rejected these arguments as generic assertions introduced for the first time in the cassation appeal, noting that the lower tribunal had already addressed the lack of documentation and the disproportionate value of the seized items relative to the suspect's income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is presented for grounds not permitted by law or lacks the specific factual and legal elements required by the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO SALVATORE nato a Catania il 04/06/1946 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCO GARGIULO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria in atti; sentito il difensore, Avv. Paolo Spanti del foro di Catania, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 21/03/2024 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Catania del 26/02/2024, avente ad oggetto orologi e gioielli di cui all'allegato elenco, emesso nei confronti di Salvatore Bonaccorso, indagato per i reati di cui agli artt. 512 bis cod. pen., contestato in concorso con i figli Orazio e Giovanni (capo 15), e 648 cod. pen., in concorso con quest'ultimo.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Bonaccorso, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, con i quali denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione: - in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, attesa la prova della legittima provenienza dei beni, costituenti regali per il matrimonio dei coniugi Bonaccorso - Musumeci, celebrato nel 1970; - relativamente al periculum in mora, genericamente indicato dal tribunale nel pericolo di dispersione dei beni; - circa la ragionevolezza temporale, non essendovi collegamento cronologico tra l'acquisizione dei beni nel patrimonio familiare e l'attività criminosa presupposta.
3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4. Il tribunale nel provvedimento impugnato ha precisato che in tema di fumus commissi delicti dei reati in contestazione la difesa non ha eccepito alcunché, circostanza che risulta confermata dalla lettura dell'istanza di riesame e del verbale di udienza; nel ricorso per cassazione, l'insussistenza dei reati contestati - attribuzione fittizia di beni di provenienza illecita e ricettazione degli stessi - è introdotta per la prima volta come motivo di impugnazione, in termini del tutto generici e assertivi. Quanto al periculum in mora e al criterio della ragionevolezza temporale, in relazione anche alla eccepita liceità dell'acquisto, il ricorrente ripropone circostanze in fatto estranee alla valutazione di legittimità, avendo il tribunale evidenziato, sulla base degli atti di indagini e degli accertamenti eseguiti: il valore dei beni sequestrati, del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dell'indagato e del suo nucleo familiare; la mancanza di documentazione attestante la provenienza dei preziosi dalle donazioni che si assumono effettuate in occasione del matrimonio celebrato nel 1970; l'attività delittuosa ascritta in via provvisoria al figlio del ricorrente, Bonaccorso Orazio, ed il tentativo di occultamento dei beni in sequestro tramite il padre e il fratello.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Co