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Ordinanza — n. 34664/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34664/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34664/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MAICOL nato a UDINE il 20/04/1985 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.La Corte di appello di Venezia confermava la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 29 febbraio 2024. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34664/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques carta assegni offesa al credito difetto di sottoscrizione falsità in certificati lettera di credito

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
1.La Corte di appello di Venezia confermava la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MAICOL nato a UDINE il 20/04/1985 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Venezia confermava la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 29 febbraio 2024. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.