Italian Supreme Court dismisses appeals against maximum custody for mafia extortion, citing sufficient circumstantial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared two cassation appeals inadmissible regarding the maximum custodial measure imposed on Antonio Angelino for aggravated extortion. The lower court found a criminal conspiracy based on continuous extortion activities and real-time updates to Angelino despite his absence, which the defense argued lacked proof of his direct contribution. The court rejected these arguments, holding that the trial judge's evaluation of circumstantial evidence regarding the mafia group's continuity and the reliability of witness statements fell within the exclusive domain of the first instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis c.p.; Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of the probative value of circumstantial evidence or the necessity of maximum custody measures, as such evaluations are reserved to the trial judge unless there are manifest and decisive flaws in the reasoning.
Parole chiave
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MPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELINO ANTONIO nato a CAI VANO il 21/03/1956 avverso l'ordinanza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale per le misure cautelari personali di Napoli confermava l'ordinanza che aveva applicato ad Antonio Angelino la massima misura custodiale in relazione ad una serie di reati di estorsione aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avv. Maria Grazia Padula che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato dimostrato il contributo concorsuale del ricorrente alla consumazione delle estorsioni contestate; si deduceva che (a) avere una posizione di vertice nell'ambito di un'associazione mafiosa non sarebbe sufficiente per dimostrare il concorso nei reati fine; (b) che le estorsioni contestate sarebbero successive 9 all'allontanamento di Angelino da Caivano; (c) che non sarebbe stato dimostrato che i proventi delle attività estorsive fossero confluiti nelle casse del clan; (d) che non sarebbe stato dimostrato l'incontro di Angelino con Cipolletti, dato che le aree sanitarie ed infermieristica si trovavano in zone diverse; (e) che non sarebbero state identificate gli offesi di alcune estorsioni.
In sintesi, si deduceva che il fatto che gli imprenditori sottoposti alla estorsione mafiosa fossero indicati nelle "liste" dell'associazione, e che la ricezione dei proventi estorsivi fosse garantita anche in caso di successione nella direzione del consorzio criminale non sarebbero elementi utili a riconoscere la gravità indiziaria a carico di Angelino. Si deduceva, infine, che le dichiarazioni di Raffaele Bervicato non avrebbero patito un vaglio approfondito di attendibilità. 2.2.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizi, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del riconoscimento della gravità indiziaria, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Il tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto caratterizzata dall'accurata analisi del compendio indiziario raccolto, riteneva che sussistesse un consorzio criminale facente capo ad Angelino che rappresentava la prosecuzione di quello diretto da Massimo Gallo. Si evidenziava che l'attività estorsiva gestita dal gruppo mafioso era continuata in modo frenetico, anche in seguito alla latitanza ed all'arresto di Antonio Angelino, il quale veniva aggiornato in tempo reale circa l'andamento dell'attività estorsiva. Emergeva, tra l'altro, che Bervicato Raffaele si recava da Antonio Angelino per informarlo, adottando la precauzione di non portare il telefono.
Le intercettazioni effettuate davano chiaramente conto della difficoltà del momento, atteso che molti degli estorti - a causa della latitanza di Angelino - non stavano versando i ratei, sicché il clan, seguendo le direttive del ricorrente, era costretto ad agire per garantire l'ingresso degli introiti. La perdurante operatività di Antonio Angelino nonostante la latitanza prima, e l'arresto poi, emergeva, altresì, dai contatti che in carcere lo stesso continuava ad avere con gli affiliati. In tal senso veniva ritenuta particolarmente significativa la conversazione 24 luglio del 2023 nella quale Giovanni Cipolletti affermava che in mattinata si era incontrato con il ricorrente, detto "Tibuccio", nell'infermeria del carcere, di avere riferito al capo che non stava percependo la cosiddetta "settimana" e di avere ricevuto rassicurazioni.
Questo incontro veniva ritenuto provato dal tribunale che riteneva che le allegazioni difensive -riproposte in questa sede - non fossero capaci di invalidare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari raccolti. Emergeva, dunque, un quadro indiziario che - allo stato degli atti - appariva sufficientemente indicativo dell'impegno di Angelino nella direzione del clan, che operava sul territorio di Caivano. Quanto alle dichiarazioni di Bervicato: le stesse appaiono confermative, ma non decisive; il tribunale le ha analizzate con cautela, mettendo in evidenza che la recente collaborazione imponesse un vaglio approfondito dell'attendibilità del dichiarante e della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento.
Tali dichiarazioni, allo stato, venivano, comunque, ritenute attendibili e confermative del sostanzioso quadro indiziario emergente dagli altri elementi di prova raccolti. Si tratta di una motivazione che, come già rilevato, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stata dimostrata l'attualità delle esigenze rilevate. 2.2.1.Contrariamente a quanto dedotto non emergeva alcun elemento idoneo a superare le presunzioni che sorreggevano la rilevazione delle esigenze cautelari in relazione alla contestazione elevata; né tantomeno a contrastare la loro attualità, tenuto conto del provato inserimento nel contesto associativo e della breve distanza temporale dai fatti (pag. 35 del provvedimento impugnato).
3. Ricorreva per cassazione anche l'Avv. Rocco Maria Spina che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe la prova del contributo concorsuale di Angelino alle estorsioni contestate, tenuto conto che le stesse erano state consumate successivamente all'avvio della sua latitanza; e che le dichiarazioni di Raffaele Bervicato non risulterebbero confermate da riscontri individualizzanti; si deduceva che Bervicato non avrebbe affermato di avere ricevuto direttive da Angelino per l'esecuzione delle estorsioni, mentre era in continuo contatto con Cipolletti. 3.1.1.
Anche questo ricorso non supera la soglia di ammissibilità perché insta per una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli indizi. Come rilevato in relazione al ricorso presentato dal codifensore le dichiarazioni di Bervicato sono state poste a sostegno della ordinanza contestata, ma non risultano decisive; il tribunale ha mostrato un atteggiamento cauto nella valutazione del contributo dichiarativo di un collaboratore "recente", rilevando, tuttavia, come il corposo giudiziario già raccolto - e dimostrativo della colpevolezza con giudizio "alo stato degli atti " - venisse confermato anche dalle dichiarazioni contestate, che, dunque risultano adeguatamente valutate.
Si ribadisce, pertanto, che la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si sottrae ad ogni censura in questa sede.3.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute sussistenti e contrastabili solo con la massima misura custodiale, nonostante fosse decorso un significativo lasso di tempo dalla commissione delle condotte contestate; il che renderebbe non più attuale il pericolo cautelare. 3.2.1. Come rilevato in relazione all'altro ricorso il quadro cautelare veniva ritenuto sussistente, in quanto nessun elemento raccolto, o allegato, consentiva di superare le presunzioni poste a sostegno della sussistenza del pericolo cautelare e dell'adeguatezza della massima misura.
Veniva trattato dal tribunale anche il profilo dell'attualità delle esigenze, come rilevato in relazione all'altro ricorso. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.