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Ordinanza — n. 34659/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding Article 129 procedural non-punishment grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34659/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Kennaoui Soufiane inadmissible due to improper grounds. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding non-punishment causes, but the court ruled such complaints are excluded when they concern waived reasons or sentencing determinations not affecting the sanction's legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The Supreme Court holds that appeals in cassation against settlement agreements in the appellate stage are inadmissible if they concern waived non-punishment grounds or sentencing errors unrelated to the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 129 non-punishment criminal settlement agreement waived procedural grounds sentencing error review procedural costs award Italian criminal procedure remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.3.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.3.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da KENNAOUI SOUFIANE n. in Marocco il 20/6/1989 avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 6/11/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in riforma delle decisioni del Tribunale di Verona in data 4/11/2022 e 25/11/2022 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, riconosciuta la continuazione fra i reati a giudizio e quelli oggetto della sentenza irrevocabile n.3588/2020 della stessa Corte d'Appello, determinava in complessivi anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta a Kennaoui Soufiane per i reati addebitatigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01) sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod.proc.pen è irricevibile.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 27 giugno 2024 La Consigliera estensore La Presiden