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Ordinanza — n. 34634/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for conversion to appeal due to lack of motivation claim regarding facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a preliminary judgment acquitting two defendants, arguing the judge failed to evaluate specific factual elements regarding their presence and behavior. The Court of Cassation held that this claim constituted a re-evaluation of facts rather than a procedural defect. Consequently, the appeal was converted to a second-instance appeal under Article 569 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging lack of motivation regarding the evaluation of specific factual circumstances must be converted to an appeal if it essentially requires a re-interpretation of the trial record.

Parole chiave

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lack of motivation conversion to appeal re-evaluation of facts procedural defect cassation jurisdiction tentato furto risarcimento per atto illecito uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio di secondo grado.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/3/2019
569, comma 3, del codice di rito (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/3/2019, Sezze, Rv.
Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018
Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep.
Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014
274834 - 01; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, De Boni, Rv.
Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013
261208 - 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: POLIMENI LAGANA DESIREE nato a SCILLA il 22/07/1999 TOMASELLO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 05/04/1987 avverso la sentenza del 30/01/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 30/1/2024, emessa all'esito del giudizio abbreviato, assolveva Desiree Polinneni Laganà e Domenico Tomasello dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione. Rileva che il Giudice dell'udienza preliminare non ha valutato molti degli elementi su cui si fondava la richiesta di condanna degli imputati, tra cui i contatti tra le utenze cellulari ad essi in uso in orario coincidente con quello la tentata rapina, la circostanza per cui il Tomasello era sottoposto alla detenzione domiciliare è ciò nonostante all'ora della tentata rapina l'utenza a lui in uso agganciava la cella telefonica nel cui raggio si trova l'esercizio commerciale Slotlandia, il dato per cui detta utenza telefonica alcuni giorni dopo era stata rinvenuta ancora in suo possesso, unitamente ad un coltello, poi riconosciuto dalla persona offesa come l'arma utilizzata dal rapinatore per minacciarla; il comportamento singolare della Polimeni Laganà, che si portava più volte all'interno della sala giochi senza un apparente motivo, l'ultima della quali usciva lasciando la porta di ingresso accostata, senza chiuderla, così permettendo al rapinatore di entrare già travisato ed arma in pugno, senza dover bussare ed attendere che gli fosse aperta la porta.

Denuncia, dunque, la carenza di valutazione di dette circostanze di fatto, del tutto omessa nel tessuto motivazionale della sentenza di assoluzione.

3. Rileva il Collegio che il motivo di gravame è incentrato su doglíanze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio di secondo grado. In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di affermare che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/3/2019, Sezze, Rv. 276441 - 01;

Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, De Boni, Rv. 261208 - 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, Di Rubba, Rv. 258193 - 01). P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il giorno 1