Cassation court dismisses appeal against acquittal for fraudulently insolvent trading due to lack of new contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's acquittal of the defendant for fraudulently insolvent trading. The prosecution argued that the defendant's requests to fulfill past orders constituted new obligations, but the court found no evidence of new contracts or actual obligations assumed during the critical period. The decision rests on the strict legal requirement that the crime of fraudulently insolvent trading necessitates the conclusion of new bilateral contracts, which were absent in the disputed timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 641 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of fraudulently insolvent trading requires the assumption of new obligations through concluded contracts; mere requests to fulfill pre-existing orders do not satisfy this essential constitutive element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LIMA EUSIDER s.r.l. in persona del legale rappresentante, parte civile costituita nel procedimento a carico di Scioli Mauro, n. a Chieti il 15/5/1966 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 29/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ.modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: letta la memoria del difensore di Scioli Mauro e le conclusioni del patrono della parte civile ricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 28/11/2022, assolveva Scioli Mauro dal reato di cui all'art. 641 cod.pen. ascrittogli in rubrica e revocava le statuizioni civili.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile Lima Eusider srl, il quale ha dedotto: 2.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assenza di elementi da cui dedurre la manifestazione dello stato di insolvenza della soc. Alfa Centauri. La società ricorrente assume, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che non sussiste alcun dubbio sull'individuazione del momento e dei fattori causali da cui ha avuto origine lo stato di decozione della soc. Alfa Centauri, alla luce delle circostanze espressamente esposte nella lettera inviata dallo Scioli alla parte civile in data 26/8/2019 in cui si dava comunicazione dell'avvenuta presentazione in data 6 agosto 2019 del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva.
Il difensore lamenta che la sentenza impugnata, a differenza del Tribunale, non ha attribuito rilevanza alla comunicazione dell'imputato e, pur dando atto della richiesta di ammissione alla procedura concursuale, ha ritenuto l'inesistenza di elementi dai quali desumere il periodo di manifestazione dell'insolvenza; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermata insussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 641 cod.pen. La ricorrente, dopo aver ulteriormente evidenziato la sussistenza dello stato d'insolvenza che del concordato preventivo costituisce presupposto, censura l'affermazione della Corte di merito secondo cui non risulterebbe che l'imputato abbia assunto obbligazioni dopo il deposito dell'istanza di concordato né in tempi ravvicinati rispetto a detta iniziativa in quanto la documentazione prodotta dalla p.c. farebbe riferimento a richieste e solleciti di consegne riferibili ad obbligazioni in precedenza assunte.
Il difensore sostiene, al contrario, che risultano documentati in atti nuovi ordini risalenti al 28 giugno 2019 e al 12 luglio seguente e lamenta che la Corte territoriale non ha valutato il requisito della dissimulazione dello stato di insolvenza, avendo il Roscioli taciuto le difficoltà della società Alfa Centauri pur consapevole dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni che assumeva. Aggiunge che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rilevano nella specie non solo il silenzio serbato dal rappresentante della società all'atto dell'esecuzione di nuovi ordinativi ma anche le richieste, coeve alla presentazione dell'istanza di concordato, di evadere con urgenza le commesse in corso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Allo Scioli, in qualità di legale rappresentante della società Alfa Centauri, si ascrive in imputazione di aver contratto obbligazioni con la società Lima Eusider dissimulando lo stato di insolvenza e con il proposito di non adempierle con perimetrazione della condotta illecita nel periodo compreso tra il 26 luglio 2019 e fino al 6 agosto seguente, data in cui Alfa Centauri formalizzava la richiesta di ammissione al concordato preventivo con riserva. La Corte territoriale ha evidenziato, alla luce della documentazione acquisita in atti, che nella finestra temporale oggetto di contestazione non constano ordinativi di merce ovvero assunzione di obbligazioni ma richieste e sollecitazioni ad evadere ordini pregressi che non hanno rilievo autonomo al fine dell'integrazione della fattispecie sebbene, come i giudici d'appello non hanno mancato di evidenziare, si tratti di iniziative commercialmente non corrette da parte di un'impresa che versava in una situazione di sofferenza.
La stessa difesa a pag. 9 del ricorso riconosce che gli ultimi ordini dello Scioli nei confronti della società ricorrente risalgono al 28 giugno e al 12 luglio del 2019, ponendosi, quindi, al di fuori del focus delineato dall'imputazione elevata.
2. Non è revocabile in dubbio alla luce del testuale tenore della norma incriminatrice e dell'elaborazione giurisprudenziale che l'avvenuta conclusione del contratto, mediante il consenso prestato da entrambi i contraenti e l'assunzione di obbligazioni reciproche, costituisce presupposto necessario del delitto di insolvenza fraudolenta (Sez. 2, Sentenza n. 7772 del 07/06/1972 Rv. 122390 - 01), cui deve accompagnarsi l'ulteriore e coeva condizione della dissimulazione dello stato di insolvenza con l'intenzione di non adempierle, dovendo, intendersi per 'obbligazionè quella derivante da ogni negozio giuridico bilaterale (Sez. 1, n. 6037 del 29/03/1972, Rv. 121941 - 01).
Nella specie la pronunzia assolutoria della Corte di merito riposa sulla constatata assenza di atti negoziali nel periodo enucleato in incolpazione, evidenza che la difesa non contesta, limitandosi a prospettare l'autonoma rilevanza delle richieste e sollecitazioni avanzate dallo Scioli e dai suoi dipendenti nel periodo in questione, sebbene si tratti all'evidenza di disposizioni esecutive di pregressi accordi commerciali risalenti nel tempo. In detto contesto i condivisibili principi richiamati dalla ricorrente circa la rilevanza del silenzio serbato dal rappresentante di Alfa Centauri sull'incipiente insolvenza, le segnalate evidenze circa l'esatta epoca di insorgenza della crisi d'impresa, l'inadempimento della fattura in scadenza a fine luglio 2019, le circostanze asseritamente sintomatiche della dissimulazione sono elementi insuscettibili di proiettare i propri effetti incriminanti nel perimetro temporale delineato in imputazione in difetto dell'essenziale requisito costitutivo di atti negoziali stipulati in detto periodo e connotati dal preordinato proposito di non adempiere.4.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 27 gi