Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of agreement on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendants raised grounds regarding the calculation of the sentence that were explicitly waived in their settlement agreement. The appellate court had applied a reduced sentence based on the parties' negotiated terms, which excluded specific mitigating factors the appellants now dispute. The court ruled that since these issues were not part of the original agreement, they fall outside the permissible scope for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for grounds concerning the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding waived reasons, non-assessed conditions for acquittal, or sentencing errors not reflected in the agreement's illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da:
1) Shenouda Maher, nato in Egitto il 09/10/1967, 2) Maher Anwar Saad Shenouda Peter, nato in Egitto il 05/10/1993, avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di rapina.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, dolendosi della mancata riduzione di un terzo per la scelta effettuata anche in ragione del risarcimento del danno non considerato. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
I ricorrenti, nella specie, si limitano a dolersi della mancata applicazione di una circostanza attenuante e del consequenziale errato calcolo della pena che non aveva formato oggetto del loro accordo, il quale prevedeva solo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinuncia a tutti gli altri motivi. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Gievanna V criì f\r, DEPOSITATO IN CANCELLARIA