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Sentenza — n. 34579/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls detention order where judge altered facts without prosecutor's input on extortion charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a detention order issued by the Naples court against three defendants. The lower court had reclassified the crime from arbitrary exercise of rights to attempted extortion based on intercepted conversations, despite the prosecutor's original charge alleging a specific mandate from the victims. The Supreme Court ruled that while judges can modify legal qualifications, they cannot alter the factual basis of the accusation without the prosecutor's initiative, as the new facts contradicted the original evidence regarding the victims' alleged mandate.

Regesto Legislator

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Art. 292, 309, 310 c.p.p.; The reviewing judge may modify the legal qualification of the facts but cannot substitute the factual description with autonomous hypotheses formulated by the court, which remains the exclusive prerogative of the Public Prosecutor.

Parole chiave

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preliminary investigation detention order factual description prosecutor initiative legal qualification attempted extortion reviewing judge powers corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 292 c.p.p.
In proposito va ricordato che al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod.
Art. 309 c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi del'art. 309, co.
Art. 310 c.p.p.
Art. 56/629 cod. pen.
Il collegio cautelare ha poi motivato la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 56/629 cod.
art. 292 cod. proc. pen
In proposito va ricordato che al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015
pen., è sì consentito di modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, ma non è però consentito di modificare la formulazione del fatto come accadimento materiale (Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015;
Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019
Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Rv.
Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019
Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv.
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Testo completo

data 20/2/2024; udita relazione del consigliere LUCIA AIELLI; udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. udite le conclusioni dell'avv. Raffaella Fiore, in sostituzione dell'avv. Paolo Toscano, difensore di Di Caprio Cristian, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse di Barattolo Luciano, Nunziata Cristian e Di Caprio Salvatore, avverso la ordinanza cautelare emessa in data 28/1/2024 dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la quale è stata applicata ai predetti la misura della custodia in carcere, ha confermato la decisione con la quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata in concorso. Ha ritenuto il Tribunale che, a fronte della originaria accusa consistente nell'avere gli indagati agito su commissione di Basile Lucia e Fallace Roberta in quanto vittime di una truffa legata alla mancata ristrutturazione edilizia ad opera di Siena Antonio, titolare di un'impresa edile, il quale aveva ottenuto rimborsi con i bonus edilizia, ma non aveva completato i lavori, gli indagati avessero agito per la realizzazione di un profitto proprio, non risultando oggettivamente provato il collegamento tra il pestaggio posto in essere nei confronti del Siena il 19/4/203, con i supposti inadempimenti contrattuali, ai danni Basile Lucia e Fallace Roberta presunte committenti delle opere di ristrutturazione.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Barattolo Luciano, Nunziata Cristian e Di Caprio Salvatore. I primi due, con autonomi ricorsi, tra loro perfettamente sovrapponibili deducono violazione di legge e illogicità della motivazione per travisamento della prova. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'ipotesi d'accusa valorizzando la versione dei fatti resa dalla persona offesa, non concordando tuttavia con quanto riferito dallo stesso Siena circa l'origine del pestaggio, e cioè sull'idea che gli aggressori avessero agito dietro preciso incarico delle Basile e Fallace, ritenendo piuttosto che avessero agito per realizzare un profitto proprio.

Il Tribunale avrebbe così travalicato i propri poteri poiché la ricostruzione del fatto non sarebbe corrispondente alle coordinate fattuali descritte nell'imputazione tanto più che le intercettazioni dimostravano che le somme richieste, corrispondevano al quantum dovuto alle predette Basile e Fallace e ciò si comprende solo se si ipotizza che gli indagati avessero precisa contezza delle specifiche richieste delle committenti. Aggiungono che la mancata derubricazione del reato di estorsione tentata, in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ovvero nel delitto di violenza privata sarebbe motivata in maniera contraddittoria, avendo il Tribunale asserito a pag. 8 che gli elementi erano generici e contraddittori quanto alla prospettazione accusatoria circa la provenienza del mandato dalle Basile e Fallace e poi, a pag. 9, ha sostenuto che gli indagati agirono informati da Prisco circa le condotte artificiose assunte da Siena.

3. Il secondo motivo attiene alla carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod.pen., nella duplice veste dell'agire con metodo mafioso, e dell'agevolazione mafiosa, ritenuta provata sulla base di un' intercettazione ( tra Cardarelli e Siena) a dire della difesa, priva di efficacia dimostrativa sia quanto alla strumentalità dell'azione a favorire il clan Mazzarella, sia quanto all'evocazione dell'appartenenza all'associazione mafiosa come strumento di maggiore efficacia persuasiva.

4. Con il terzo motivo deducono la carenza di motivazione in relazione alla asserita sussistenza esigenze cautelari ed in particolare al pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, ricavato, secondo la difesa, dal titolo del reato, senza motivare in ordine alla inadeguatezza di misure meno afflittive tenuto conto che si è trattato di un episodio circoscritto al 2023.

5. Di Caprio Salvatore deduce con un unico articolato motivo vizio di motivazione non avendo il Tribunale considerato la prova d'alibi e cioè la testimonianza del fotografo Salcino, assunto dalla difesa, secondo il quale il giorno dell'aggressione al Siena, egli era impegnato in un servizio fotografico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Di Caprio è inammissibile perchè basato su motivo generico in quanto non si confronta con la puntuale risposta resa dal Tribunale del riesame alla censura difensiva, in questa sede pedissequamente riproposta, con la quale si contestava la sussistenza della gravità indiziaria nonostante la prova d'alibi fornita dall'indagato. Il Tribunale ha osservato, infatti, che la vittima aveva riconosciuto l'indagato come uno dei partecipanti all'aggressione mentre la testimonianza del fotografo Saracino, per una serie di motivi, non appariva decisiva (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

2. I ricorsi di Barattolo e Nunziata sono fondati ed il loro accoglimento giova, data la natura non esclusivamente personale dell'impugnazione (cfr. Sez.6, n. 14027 del 13/02/2024, Rv. 286373), anche al coimputato Di Caprio, scorgendosi nella gravata pronuncia un'ipotesi paradigmatica di motivazione cd. perplessa, che ricorre allorquando in sentenza si manifestino dubbi che non consentono di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez.2, n. 12329 del 04/03/2010, Rv. 247229; Sez.5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105; Sez.3 , n. 39678 del 24/04/2018, Rv. 273816).

3. Il Tribunale, infatti, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare ravvisando i gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione aggravata concordando solo in parte con la ricostruzione dei fatti operata dal GIP che aveva posto a base del provvedimento genetico, le dichiarazioni della persona offesa Siena Antonio il quale aveva ricostruito l'episodio violento riconducendolo alle truffe ed agli importi pretesi dalle committenti dei lavori di ristrutturazione edilizia Basile e Fallace. Nell'incedere motivazionale il Tribunale ha però, in maniera contraddittoria, mantenuto ferme entrambe le tesi : quella secondo la quale i ricorrenti avevano agito per un fine di profitto proprio e quella secondo la quale essi avevano agito su mandato delle committenti non escludendo affatto che la causale dell'episodio violento fosse riconducibile ai rapporti economici pregressi del Siena con le Fallace e Basile.

In particolare a pag. 4 dell'ordinanza il Tribunale accredita la tesi propugnata dalla persona offesa circa il fatto che l'intervento violento era da ricondurre ad asserite condotte fraudolente consumate dal propalante nel territorio degli aggressori e fosse funzionale ad ottenere la consegna delle somme conseguite in relazione alla pratica istruita, nelle mani degli aggressori e poi, a pag. 5, smentisce tale tesi asserendo di non concordare con l'idea che costoro avessero agito dietro preciso mandato ricevuto dalle due donne ed esclusivamente per far loro 3 V-st- recuperare le somme di denaro pretese, e non piuttosto per un loro tornaconto personale.

Il Tribunale non ha escluso che quella dei pregressi rapporti economici del Siena con le due donne potesse essere la matrice dell'episodio violento ritenendo piuttosto che si trattasse di condotte "dai contorni assai opachi consumate artificiosamente in danno dello Stato da accertare in altra sede, e tuttavia, rispetto alle quali, gli indagati rivendicano la spettanza dell'intera somma costituente provento illecitamente acquisito dall'imprenditore in combutta con altro associato del clan Mazzarella"( pag.5 dell'ordinanza impugnata). Come se non bastasse il Tribunale ha, per un verso, giudicato credibili le dichiarazioni della persona offesa anche alla luce delle intercettazioni, dimostrative delle pretese estorsive; per altro verso lo ha ritenuto non credibile, senza spiegarne i motivi, con riguardo al profilo dell'intervento dei ricorrenti su incarico delle committenti Basile e Fallace posto che le intercettazioni richiamate, come sottolineato dalla difesa, riguardavano l'esazione di somme perfettamente corrispondenti al quantum dovuto alle due donne i cui nominativi comparivano nelle conversazioni intercettate ( cfr. pag. 5 dell'ordinanza).

Il collegio cautelare ha poi motivato la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 56/629 cod. pen., nella fattispecie meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul rilievo che essa era "automaticamente esclusa dalla ricostruzione dei fatti in maniera diversa rispetto a quella originaria, con esclusione di qualunque nesso o collegamento - se non puramente casuale con l'ipotizzato mandato di recupero crediti da parte delle asserite creditrici, rapporto oggetto di controversie giudiziarie". In proposito va ricordato che al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è sì consentito di modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, ma non è però consentito di modificare la formulazione del fatto come accadimento materiale (Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015;

Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Rv. 275776) per cui se si volesse ritenere che il Tribunale ha operato una precisa scelta di campo escludendo l'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ravvisando la fattispecie estorsiva per il fatto che i ricorrenti avevano agito per il conseguimento di un profitto proprio, si dovrebbe ammettere una modifica in fatto della provvisoria contestazione escludendosi - con riferimento ad un suo elemento costitutivo - per la non credibilità del Siena sul punto - che gli aggressori fossero intervenuti su preciso mandato delle due committenti Fallace e Basile.

Ed invero, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pur consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, pur tuttavia trova un limite nella correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal Tribunale in base a dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Rv. 275776;

Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602). Il suddetto potere di modificazione della imputazione, quale descrizione del fatto storico da cui l'imputato è chiamato a difendersi, compete, invece, esclusivamente al Pubblico Ministero il quale, nella fase delle indagini preliminari può procedere in qualsiasi momento alle modificazioni fattuali della contestazione, anche nel corso della udienza per il riesame delle misure cautelari. Per le considerazioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio. L'accoglimento del principale motivo di impugnazione rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze difensive da ritenersi assorbite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi del'art. 309, co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 - ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 26 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente Lucia Aielli Gio