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Sentenza — n. 34578/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing notary authentication of defendant's domicile selection in appeal document.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to authenticate the selection of domicile in the appeal document. Although the defendant argued the selection was valid as it appeared in the separate mandate to the defense lawyer, the court held that Article 162 of the Code of Criminal Procedure requires specific authentication for such declarations. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 162 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: The selection of domicile for appeal must be authenticated by the defense lawyer or a notary; a declaration merely attached to the mandate without such authentication is invalid, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Selection of Domicile Appeal Inadmissibility Notary Authentication Defense Lawyer Mandate Court Costs Criminal Appeal domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 162 cod. proc. pen.
La norma di riferimento è l'art. 162 cod. proc. pen., che individua le forme di comunicazione della elezione di domicilio all'autorità che procede.
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Tuttavia, l'elezione di domicilio non risulta autenticata dal difensore, sicché essa è priva di validità, come correttamente è stato rilevato dalla Corte di appello, con conseguente inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..
art. 162 cod. proc. pen
La norma di riferimento è l'art. 162 cod. proc. pen., che individua le forme di comunicazione della elezione di domicilio all'autorità che procede.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961
(Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Basti Manel, nato in Tunisia il 14/11/1982, avverso l'ordinanza del 20/03/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 19 settembre 2023, che l'aveva condannata in relazione al reato di ricettazione. La Corte territoriale ha rilevato che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di appello non era valida in quanto mancante della autenticazione del difensore.

2. Ricorre per cassazione Manel Basti, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte considerato che l'elezione di domicilio non era contenuta nel provvedimento di nomina del difensore di fiducia ma allegata con separata dichiarazione sottoscritta personalmente dall'imputata, non bisognevole di alcuna autenticazione da parte del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. La norma di riferimento è l'art. 162 cod. proc. pen., che individua le forme di comunicazione della elezione di domicilio all'autorità che procede. Solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione dell'interessato è raccolta a verbale si può prescindere dall'autenticazione del notaio o di persona autorizzata o del difensore. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato. (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961).

Nel caso in esame, l'elezione di domicilio è contenuta nel medesimo documento, allegato all'atto di appello, attraverso il quale la ricorrente aveva conferito al suo difensore di fiducia mandato ad impugnare la sentenza di primo grado. Tuttavia, l'elezione di domicilio non risulta autenticata dal difensore, sicché essa è priva di validità, come correttamente è stato rilevato dalla Corte di appello, con conseguente inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga im4 DEPOSITATO IN CANCELLANIA SECONDA SEZtONE PENALE IL 1 2 SET. 2024