Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for waived subjective intent grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds previously waived to secure a negotiated settlement. The appellant, Salvatore Ferro, challenged the lack of subjective intent and legal qualification of the offense, arguing these were not covered by the agreement. The court ruled that such objections are explicitly excluded from post-agreement appeals, as they fall outside the permissible scope of reviewing the formation of the parties' will.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals against agreed sentences, appeals based on waived grounds regarding subjective intent or legal qualification are inadmissible as they fall outside the scope of permissible review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Ferro Salvatore, nato a Napoli il 06/10/1964, avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 56-629 cod.pen.. 14, 2. Ricorre per cassazione Salvatore Ferro, dolendosi della mancata assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo e della qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della mancata assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo e della qualificazione giuridica del fatto, motivi oggetto di rinuncia finalizzata all'ottenimento della pena concordata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga - tkA DEPOS1TATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE12 SET. 2024 IL FUNZ