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Ordinanza — n. 34571/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for acquittal as statutory grounds are limited to specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34571/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the conviction based on potential acquittal grounds rather than permitted statutory reasons. The appellant argued that the trial judge failed to consider exculpatory causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals must strictly address the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding substantive acquittal defenses.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against first-instance judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges based on the existence of causes for acquittal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Causes for Acquittal Statutory Grounds Cassa delle Ammende motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Tahiri Laura, nata in Serbia 1'01/05/1985, avverso la sentenza del 13/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina. kn, 2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga _ DEPOSITATO 1,4 CANCELLARIA SECONDA SEZtONE PENA