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Ordinanza — n. 34570/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible procedural grounds under Art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted by law regarding plea agreements. The appellant, Salah Karim, challenged the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the severity of the agreed sentence. The court ruled that complaints about waived reasons or excessive sentencing not linked to the legality of the sanction fall outside admissible grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern waived reasons, the excessiveness of the agreed penalty, or the lack of assessment of acquittal conditions, as these do not affect the legality of the sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds Article 129 criminal procedure sentencing excessiveness waived reasons Cassazione Roma procedural admissibility tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Salah Karim, dolendosi della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del trattamento sanzionatorio.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt.
artt. 56-628 cod.pen.
in ordine al reato di cui agli artt. 56-628 cod.pen..
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Salah Karim, dolendosi della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Salah Karim (CUI 048GZ2M), nato in Algeria il 20/04/1990, avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 56-628 cod.pen..

2. Ricorre per cassazione Salah Karim, dolendosi della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga zsivvh DEPOSITATO O/ _CANCELLAR1A SECONDA SUMNE PENALE IL 12 SET, 204 IL FUNZIONIA