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Ordinanza — n. 34566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Baciu Vasile propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 23 febbraio 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina. 1.1 Il difensore lamenta l'errata applicazione degli artt. 62 n.6, 65e 133 cod. pen. ed il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza ex art. 448 cod. proc. pen. 1.2 Il difensore rileva che sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina. 1.1 Il difensore lamenta l'errata applicazione degli artt. 62 n.6, 65e 133 cod. pen. ed il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza ex art. 448 cod. proc. pen. 1.2 Il difensore rileva che sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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attenuazione della pena pene condizionali sospensione di pena mancata attuazione degli accordi illeciti pena con condizionale parziale clausula rebus sic stantibus

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Baciu Vasile propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 23 febbraio 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
ed il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza ex art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACIU VASILE nato il 20/06/1996 avverso la sentenza del 23/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PESARO; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Baciu Vasile propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 23 febbraio 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina. 1.1 Il difensore lamenta l'errata applicazione degli artt. 62 n.6, 65e 133 cod. pen. ed il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza ex art. 448 cod. proc. pen. 1.2 Il difensore rileva che sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati.

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle