Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without a registered defense attorney. Although the defendant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code and challenged the sentencing, the procedural defect rendered the filing invalid. The court ruled that under the new procedural code, appeals must be signed by a qualified defense lawyer to avoid dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused without the signature of a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CASERTA VALENTINA nata a Taranto l' 8/5/1984 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 15/1/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 15/1/2024 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato Caserta Valentina alla pena di giustizia per i delitti di ricettazione e falso. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputata deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, soggetto non legittimato .
A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto, dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 11/6/2024 Il consigliere relatore Il presidente