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Sentenza — n. 34555/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34555/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da DI BISCEGLIE VINCENZO nato a Corato il 13/5/1971 CAPORALE FRANCESCA, nata a Barletta 1'8/8/1975 DI BISCEGLIE LUCIA, nata ad Andria 1'1/11/1991 avverso il decreto della Corte di appello di Lecce del 9/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato,. v

Regesto Legislator

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art. 125 cod.proc.pen, articolo 125 cod.proc.pen; Sentenza — n. 34555/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 159/2011 e dell'articolo 125 cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione sulla nozione di prova decisiva, poiché la Corte dopo aver ritenuto che quanto dedotto non costituisse prova nuova, ha comunque analizzato nel merito l'apporto di detta somma nell'anno 2016, ritenendo che in ogni caso il saldo negativo per quell'anno non verrebbe meno ma si ridurrebbe a 12.816 e resterebbe fermo il saldo negativo per il 2017.

Parole chiave

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confisca dei beni revoca del trasferimento patrimoniale beni di famiglia restituzione di fondo rivendicazione della proprietà revoca del concordato

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod.proc.pen
159/2011 e dell'art. 125 cod.proc.pen.
articolo 125 cod.proc.pen
159/2011 e dell'articolo 125 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da DI BISCEGLIE VINCENZO nato a Corato il 13/5/1971 CAPORALE FRANCESCA, nata a Barletta 1'8/8/1975 DI BISCEGLIE LUCIA, nata ad Andria 1'1/11/1991 avverso il decreto della Corte di appello di Lecce del 9/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato,. v

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Lecce ha respinto l'istanza di revocazione proposta nell'interesse di Vincenzo Di Bisceglie, Francesca Caporale e Lucia Di Bisceglie avente ad oggetto la confisca già disposta con decreto reso dalla Corte di appello di Bari il 3 Marzo 2022, divenuto irrevocabile il 7 ottobre 2022, in seguito alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione. La Corte di appello di Bari con il provvedimento di cui è stata chiesta la revocazione aveva confermato il decreto con cui il Tribunale di Bari aveva ritenuto Vincenzo Di Bisceglie soggetto socialmente pericoloso, disponendo nei suoi confronti la confisca di un villino con terreno in Andria e la confisca di 45 immobili acquistati nel 2016 e 2017 dalla società Caporale e figli, società agricola della moglie e della figlia di Vincenzo Di Bisceglie, ma gestita di fatto in via esclusiva dal proposto.

L'istanza di revocazione respinta dalla Corte di appello di Lecce era fondata sulla circostanza che il 13 Aprile 2016 la società Recam aveva liquidato a Francesca Caporale la somma di 30.000 C, che non doveva essere restituita a causa dell'inadempimento della controparte e tale somma si collocava come posta attiva nell'anno del disavanzo e non era stata considerata in quanto non era stata dedotta da Francesca Caporale nel corso del procedimento di prevenzione. 2.Avverso detta pronunzia propongono ricorso congiunto il proposto e le terze interessate, Francesca Caporale e Di Bisceglie Lucia deducendo: 2.1, violazione dell'art. 28 d.lvo. 159/2011 e dell'art. 125 cod.proc.pen. vizio di motivazione con riferimento alla nozione di prova nuova poiché la Corte ha respinto l'istanza di revocazione sul presupposto che la circostanza dedotta, che Caporale Francesca avesse nel 2016 la disponibilità della somma di 30.000 euro, non costituisse prova nuova, in quanto è stata formata su iniziativa della difesa ma non è stato dimostrato in alcun modo l'impossibilità di pervenire alla formazione di questa prova in data antecedente, considerato che l'intervenuta risoluzione del contratto era circostanza già rappresentata all'amministratore giudiziario con comunicazione del 19 Aprile 2017.

La Corte ha affermato che l'acquisizione al patrimonio della Caporale della caparra di 30.000 C era, pertanto, circostanza ben nota che poteva essere dedotta e dimostrata nel corso del procedimento di prevenzione . Osservano, di contro, i ricorrenti che prima della PEC del 22 Febbraio 2023, con cui la Recam srl ha definitivamente chiarito la sua posizione, Caporale Francesca era convinta di dover restituire la detta somma e quindi non era nelle condizioni di allegare la legittimità dell'incameramento di quella caparra nel giudizio di prevenzione in cui era coinvolta quale terza. 2.2.Violazione dell'art. 28 d.

Igs. 159/2011 e dell'articolo 125 cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione sulla nozione di prova decisiva, poiché la Corte dopo aver ritenuto che quanto dedotto non costituisse prova nuova, ha comunque analizzato nel merito l'apporto di detta somma nell'anno 2016, ritenendo che in ogni caso il saldo negativo per quell'anno non verrebbe meno ma si ridurrebbe a 12.816 e resterebbe fermo il saldo negativo per il 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. I ricorsi sono manifestamente infondati.Va innanzitutto ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez.

U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246 - 01). Inoltre, in tema di confisca di prevenzione, è stato precisato che la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez.

U - , Sentenza n. 43668 del 26/05/2022 Cc. (dep. 17/11/2022) Rv. 283707 - 01), La Corte di appello ha correttamente evidenziato che non ricorrono nel caso in esame gli elementi e gli estremi della prova nuova poiché la Caporale era perfettamente a conoscenza di avere ricevuto una caparra di 30.000 euro nel corso del 2016 e, a prescindere dalla convinzione che nel futuro avrebbe dovuto restituirla, ha omesso di allegare tale informazione e lo ha fatto con negligenza, sicchè detta posta attiva e lecita non è stata presa in considerazione nei calcoli effettuati per valutare la sproporzione tra impieghi e redditi.

La tesi difensiva secondo cui tale circostanza non venne dedotta nel giudizio di prevenzione per la pendenza della controversia intentata dalla Recam per ottenere la restituzione della caparra non è credibile e comunque non giustifica detta omissione, ove si consideri che comunque la stessa aveva rappresentato un introito lecito all'epoca del suo incassoqiche,anche successivamente alla definizione della controversiaja caparra non era stata oggetto di restituzione e che comunque avrebbe integrato una perdita nell'anno in cui fosse stata restituita.

La presunta prova nuova formatasi soltanto a seguito delle iniziativa difensiva era circostanza che ben poteva essere dedotta prima e dimostrata nel corso del procedimento di prevenzione protrattosi in appello sino al 3 Marzo 2022.2. Anche il secondo motivo di censura, che risulta assorbito dal rigetto del primo, è manifestamente infondato in quanto la Corte ha, in subordine, osservato che la circostanza dedotta in sede di revocazione manca del carattere di decisività della prova poiché la somma di 30.000 C incassata a titolo di caparra nel 2016, comunque riduce in modo non significativo il disavanzo accertato tra entrate e impieghi da parte del proposto e dei suoi familiari, e non inficia il motivato giudizio di sproporzione già formulato con considerazioni ormai coperte da giudicato dalla Corte di appello. 3.In forza di queste argomentazioni deve concludersi che la Corte di merito non è incorsa in alcuna violazione di legge e ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia chiariti dalla giurisprudenza.

L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria D Borsellino Andrea Pellegrino DEPOSITATO IN CA