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Sentenza — n. 34538/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34538/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34538/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Genova con sentenza del 20/2/2024 ha riformato quella del Tribunale di Genova riducendo la pena irrogata ad Albera Emanuele per il delitto di estorsione a lui ascritto. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 545 bis cod. proc. pen.) per non avere la Corte di appello, dato avviso al condannato della possibile applicazione di una pena sostitutiva sebbene ne ricorressero i presupposti.

Regesto Legislator

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art. 545 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 34538/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 545 bis cod. proc. pen.) per non avere la Corte di appello, dato avviso al condannato della possibile applicazione di una pena sostitutiva sebbene ne ricorressero i presupposti.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva alleggerimento della pena esecuzione surrogatoria anticipata differimento dell'esecuzione della pena errore nella commisurazione della pena sostituzione volgare

Disposizioni normative citate

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art. 545 bis cod. proc. pen
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 545 bis cod.
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Testo completo

tà del ricorso

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Genova con sentenza del 20/2/2024 ha riformato quella del Tribunale di Genova riducendo la pena irrogata ad Albera Emanuele per il delitto di estorsione a lui ascritto. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 545 bis cod. proc. pen.) per non avere la Corte di appello, dato avviso al condannato della possibile applicazione di una pena sostitutiva sebbene ne ricorressero i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per essere il motivo proposto manifestamente infondato. Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutive ( Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412;

Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710). Occorre altresì rilevare che il ricorrente, non ha avanzato in sede di appello alcuna richiesta in tal senso in sede di conclusioni, nè ha fatto constatare tale omissione a verbale sollecitando i giudice a fissare udienza per la valutazione della ricorrenza dei presupposti necessari per l'applicazione della pena sostitutiva, dovendosi interpretare il silenzio dell'imputato, presente, come acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa formulata dal giudicante al riguardo, non ricorre pertanto alcuna nullità (cfr.

Sez. 4, 32360/2023 ). p.q.nn. dichiara inammissibile il ricorso e condanna tlio ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 26 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente Lucia Aielli Gjovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE'l 2 SE