Sentenza — n. 34533/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso emessa in data 8/03/2023 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Xhafa Jonuz e Garbui Gianni per il reato di rapina pluriaggravata consistita nell'essersi Xhafa introdotto (unitamente ad altri due soggetti) all'interno dell'abitazione dei coniugi Dal Bello Giuseppe e Loro Bernardina ed impossessato, previa minaccia nei loro confronti attuata con l'utilizzo di due coltelli, della somma di Euro 4.000,00 in denaro contante e di due buoni postali del valore di Euro 1000,00 ciascuno, beni riposti in una busta sotto il materasso di Loro Bernardina della cui esistenza aveva avuto indicazione da Garbui il quale aveva anche partecipato alla preparazione della rapina effettuando un sopralluogo presso l'abitazione il giorno stesso del fatto e partecipando all'acquisto dell'armamentario necessario per realizzare l'azione predatoria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34533/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sono manifestamente infondati anche il secondo e terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di Xhafa Jonuz. 2.1. Con riferimento alla censurata dosimetria della pena, si tratta di doglianza completamente priva di contenuto sul punto e, pertanto, del tutto generica. 2.2. Anche con riferimento al lamentato diniego delle circostanze attenuanti, dedotto dal ricorrente sotto il duplice profilo della violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, il motivo è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale che si è precisamente espressa al riguardo facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Xhafa Jonuz alias Ferhati Jonuz nato in Albania il 5/02/1998 (C.U.I. 02YH4NR) rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Orlando, di fiducia; Garbui Gianni nato a Castelfranco Veneto il 06/06/1975 rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Antoniazzi avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte di Appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi; lette le conclusioni scritte depositate in data 03/06/2024 dall'avv.
Paolo Nieri, difensore di fiducia delle parti civili Dal Bello Giuseppe e Loro Bernardina che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il presente grado di giudizio; lette le conclusioni scritte depositate in data 06/06/2024 dall'avv. Alessandro Orlando che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 13/06/2024 dall'avv. Giuseppe Antoniazzi che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso emessa in data 8/03/2023 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Xhafa Jonuz e Garbui Gianni per il reato di rapina pluriaggravata consistita nell'essersi Xhafa introdotto (unitamente ad altri due soggetti) all'interno dell'abitazione dei coniugi Dal Bello Giuseppe e Loro Bernardina ed impossessato, previa minaccia nei loro confronti attuata con l'utilizzo di due coltelli, della somma di Euro 4.000,00 in denaro contante e di due buoni postali del valore di Euro 1000,00 ciascuno, beni riposti in una busta sotto il materasso di Loro Bernardina della cui esistenza aveva avuto indicazione da Garbui il quale aveva anche partecipato alla preparazione della rapina effettuando un sopralluogo presso l'abitazione il giorno stesso del fatto e partecipando all'acquisto dell'armamentario necessario per realizzare l'azione predatoria;
Xhafa Jonuz veniva altresì condannato anche per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 con riferimento al porto dei due coltelli utilizzati per il compimento della rapina.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell'interesse di Xhafa Jonuz sono stati articolati due motivi: 2 1k -mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato alle condotte contestate, risultante dal testo del provvedimento impugnato e/o da atti del procedimento specificamente indicati; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
La sentenza non si confronta con le censure alla pronuncia di primo grado mosse dalla difesa con l'atto d'appello e l'illogicità della stessa è evidente. La Corte territoriale non aveva tenuto conto della concordante versione alternativa resa dai due imputati (corroborata dal teste Fasolato escusso in indagini difensive, oltre che dai messaggi di testo tra loro scambiati prima ed anche il giorno stesso della rapina come trascritti dal consulente tecnico), secondo cui i due si conoscevano, si frequentavano da qualche mese per ragioni di lavoro (Xhafa aveva prestato la propria attività come facchino agli eventi organizzati da Garbui) ed i loro accertati contatti - anche nella giornata in cui si era consumata l'azione predatoria ("ci vediamo al solito posto a Castelfranco") - erano da ricondursi ad una opportunità lavorativa offerta da Garbui a Xhafa il quale, dunque, per tale ragione si era spostato con una vecchia Mercedes da Acerra a Castelfranco Veneto insieme ad altre tre persone.
I giudici di appello non avevano neppure considerato che, l'informazione in ordine alla presenza di una ingente quantità di denaro presso l'abitazione delle vittime della rapina, era stata comunicata dai figli di queste ultime nel corso di una festa avvenuta molti anni prima, sicchè essa ben avrebbe potuto essere divulgata e recepita da chiunque. Non risultava dunque provato che il coimputato Garbui avesse ricoperto il ruolo di basista e cioè che Xhafa avesse appreso da questi dell'esistenza dei beni rapinati. Oltremodo priva di logicità intrinseca ed estrinseca è l'affermazione del Collegio di secondo grado secondo cui la Mercedes con cui Xhafa aveva raggiunto il Veneto si identificherebbe in quella utilizzata per la rapina.
Del tutto privo di senso era ritenere che i suoi autori, giunti sul posto a bordo della stessa, fossero poi fuggiti a piedi nei campi abbandonando la vettura all'interno della quale vi erano tracce della loro presenza (tra cui il cellulare di Xhafa), invece che scappare con essa ed abbandonarla poi a chilometri di distanza dal luogo della consumata rapina. A ciò si aggiunge che all'interno del veicolo non erano stati rinvenuti oggetti riconducibili all'azione predatoria: non i coltelli e non i buoni fruttiferi, recuperati dalla Polizia giudiziaria nei pressi della recinzione della casa delle vittime, ma solo vestiti e merce acquistata presso il negozio cinese Leyi, da utilizzare per lavorare o coprirsi di notte da chi, come Xhafa, dorme per strada.
Secondo i giudici di merito, la rapina è stata commessa alle ore 23.30 del 09/08/2021 e la Mercedes è stata rinvenuta a poche centinaia di metri dalla 3 I A abitazione dei coniugi rapinati alle successive ore 00.25 del 10/08/2021 con il cofano motore ancora caldo, segno che il veicolo era giunto sul posto pochi minuti prima del suo ritrovamento e quindi dopo la consumazione dell'azione predatoria ed era stato abbandonato verosimilmente per avaria o perché gli occupanti, spaventati dal via vai di mezzi delle forze dell'ordine intervenute per la rapina avvenuta poco prima presso la casa Lo Bello, avevano preferito allontanarsi in quanto privi di titolo di soggiorno.
I giudici di secondo grado avevano tuttavia omesso di considerare che il giorno dopo la rapina la Polizia Giudiziaria aveva rinvenuto nel percorso pedonale seguito dai rapinatori vario materiale (guanti, calzino, tagliandi di guanti, etichette di abbigliamento, due sostegni con codice a barre, i due buoni fruttiferi sottratti alle vittime) che era stato repertato ed analizzato dal RIS e sul quale non era stata trovata alcuna traccia biologica riferibile all'imputato Xhafa; del resto, nessuno degli oggetti e delle etichette rinvenuti corrispondeva a quelli acquistati il giorno della rapina, come emerge ictu ocu/i dal raffronto dei codici a barre.
Deduce inoltre il ricorrente che la Corte territoriale aveva trascurato l'ipotesi che la rapina fosse riconducibile ad altri soggetti diversi da Xhafa e cioè a Zarbu Mihai e Sandulescu Iulian Raul, entrambi residenti ad Altivole, fermati la sera della rapina dai carabinieri mentre percorrevano la pubblica via in direzione della casa delle vittime; uno di loro era stato anche visto dalla testimone Gatto la mattina successiva nei pressi del luogo ove era rinvenuta la Mercedes. Il Giudice di appello aveva omesso di indicare le specifiche ragioni per le quali aveva ritenuto di escludere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche che possono essere riconosciute anche al solo fine di adeguare la pena al caso concreto; aveva inoltre del tutto trascurato la ricorrenza di elementi positivi che le giustificavano e cioè l'incensuratezza al momento del fatto, la condotta processuale consistita nella sottoposizione ad esame, il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura cautelare, la scelta di definire il processo con rito alternativo, le disagiate condizioni economiche e la modestia delle condanne riportate successivamente ai reati contestati. 2.2 Nell'interesse di Garbui Gianni, è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione concorsuale dell'imputato al delitto di rapina in veste di basista.
Il giudice di appello aveva apoditticamente affermato la gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario a carico di Garbui Gianni conferendo rilievo a dati di contenuto equivoco suscettibili di condurre ad una alternativa ricostruzione dei fatti; per rispondere alle critiche contenute nei motivi di appello, aveva richiamato dati probatori non esaminati dal Tribunale; entrambi i giudici del merito, inoltre, erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie in maniera macroscopica e manifesta, con conseguente non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito al compendio acquisito nel contraddittorio delle parti.
Più in particolare, il ricorrente evidenzia quanto segue: -i contatti telefonici tra Xhafa e Garbui si spiegano alternativamente con la ripresa dei rapporti lavorativi tra i due, come emerge dal fascicolo delle indagini difensive e dalle spontanee dichiarazioni rese da Garbui; -la circostanza che le vittime della rapina custodissero in casa una cospicua somma di denaro era nota a tutti nel paese di Altivole e, se anche essa fosse stata comunicata a Xhafa ad opera di Garbui, ciò non dimostrava che quest'ultimo lo avesse fatto con il preciso scopo di cooperare nella realizzazione della rapina; su tale punto la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione limitandosi semplicemente ad affermare che Garbui era a conoscenza della circostanza e che anche gli esecutori materiali ne erano informati poiché costoro, una volta entrati nella abitazione dei coniugi Dal Bello, si erano diretti immediatamente nella camera da letto ed avevano alzato il materasso impossessandosi della busta contenente il denaro ed i buoni postali; -anche gli incontri di Xhafa e Garbui (il 5 luglio 2021 ed il 9 agosto, giorno della rapina) si spiegano alternativamente con il rapporto lavorativo esistente tra i due.
La Corte territoriale aveva affermato apoditticamente che quello del 5 luglio attestato nei tabulati telefonici era stato un incontro preliminare finalizzato a mettere a punto i dettagli della rapina, mentre quello del 9 agosto aveva avuto lo scopo di effettuare un ultimo sopralluogo presso la casa delle vittime, compiuto non con Xhafa ma con uno degli altri due esecutori materiali e tale assunto poggia sul fatto che con messaggio aveva informato Xhafa di trovarsi in compagnia di un amico di quest'ultimo per andare a fare "un lavoro" e aveva inviato la posizione di un bar situato in una località confinante con Altivole.
Quanto all'incontro del 5 luglio, dai tabulati non risulta che quel giorno Garbui fosse transitato per Altivole; con riferimento a quello del 9 agosto, la circostanza secondo cui Garbui avrebbe effettuato un sopralluogo presso la casa dei rapinati insieme ad uno degli altri due esecutori materiali era smentita dalle dichiarazioni della titolare del negozio Leyi di San Martino di Lupari la quale aveva riconosciuto in Rudi Victor e Hoxa Denis coloro che avevano acquistato l'armentario per eseguire la rapina e dal fatto che proprio in tale area era stata geolocalizzata anche la presenza di Xhafa.
Di significato neutro sono le due chiamate telefoniche, rimaste senza risposta, effettuate da Garbui all'utenza di Xhafa il giorno dopo la rapina ed il successivo 5 lA messaggio inviato allo stesso con cui lo invitava a richiamarlo, elementi che la Corte territoriale aveva ritenuto significativi della volontà di Garbui di conoscere l'esito della rapina potendo, al contrario, essere plausibilmente ricondotti a ragioni lavorative. La Corte di appello aveva tralasciato anche di valutare l'ipotesi della responsabilità per la rapina a carico di altri soggetti e cioè di Zarbu Mihai e Sandulescu Iulian Raul, entrambi residenti ad Altivole.
Costoro venivano fermati la sera della rapina dai carabinieri mentre percorrevano la pubblica via in direzione della abitazione delle vittime e, avevano giustificato la loro presenza affermando falsamente di essere di ritorno nella loro casa, situata in realtà in tutt'altro luogo; uno di loro era stato anche visto dalla testimone Gatto recarsi la mattina successiva nei pressi del posto ove era stata trovata la Mercedes. I giudici di secondo grado hanno attribuito rilievo alle difficoltà economiche in cui versava Garbui al momento del fatto individuando in esse la ragione della sua partecipazione alla rapina in qualità di basista: tuttavia tale momentanea situazione di difficoltà, riconducibile alle restrizioni Covid, non era di entità tale da assurgere a movente.
La Corte territoriale aveva,infine9dato rilievo ad un elemento non considerato dal primo Giudice e cioè al parziale risarcimento dei danni in favore delle parti civili interpretando tale circostanza alla stregua di una indiretta ammissione di responsabilità, quando invece tale scelta trovava logica spiegazione nel fatto che Garbui, consapevole di avere, sia pure in buona fede, divulgato la notizia circa la custodia nella abitazione delle vittime di una rilevante somma di denaro, aveva sentito il bisogno di porre in essere un'azione riparatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di Xhafa Jonuz e quello dedotto nell'interesse di Garbui Gianni, da esaminare congiuntamente in quanto aventi ad oggetto deduzioni sovrapponibili tra loro, sono manifestamente infondati. In primo luogo perché entrambi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti spesi nel provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.
In secondo luogo perché volti a sollecitare in questa sede una rivisitazione di profili attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, così tentando di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito.1.1. Come è noto, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa ripetizione di quelli già proposti nel giudizio di secondo grado e motivatamente disattesi, dovendo gli stessi considerarsi non specifici e soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione (v., tra le tante, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc.
Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 3 n. 44882 del 10/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Doutartour Sami, Rv. 277710). In altri termini, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata una critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello atteso che il dedotto vizio di motivazione deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico argomentativo della sentenza di secondo grado; in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.2.
E' altrettanto noto che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 e successivamente Sez. 3, n. 35397 del 20/06/2007, T.R., non mass.; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca ed altri, Rv.255542;
Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016, Casardi più altri, non mass.; Sez. 4,n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601). L'accertamento di fatto è riservato al giudice della cognizione, sicchè le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove e che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota ed altri, Rv.262575;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, imp. O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 4 n. 10153 dell'11/02/2020, C., Rv.278609). Allorquando il giudice di merito ha 7 i Ì espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura laddove, in particolare, l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio di legittimità, deve essere evidente, cioè sorretta da palesi errori nella applicazione delle regole della logica; è costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi. 1.3.
Ancora, va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica); in altre parole, occorre procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato " al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali ( cfr.ex muitis Sez. 1 n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv 266941;
Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv 258321; Sez. 1 n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altri, Rv 271593). 1.4. Fatte queste premesse, rese necessarie dalla tipologia delle censure difensive, si osserva che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza a carico di entrambi 'i r- ree.ti' di indizi del tutto concludenti circa la commissione della rapina e la loro riferibilità agli imputati esaminando compiutamente tutte le deduzioni difensive prospettate nei rispettivi atti di appello, sviluppando al riguardo un apparato argomentativo in alcun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, oltre che strettamente aderente alle risultanze processuali alle quali vi è costante riferimento.
Il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di processo indiziario, ha richiamato un coacervo di plurimi elementi che, correlati tra loro e quindi valutati globalmente, venivano ritenuti idonei ad individuare in Xhafa .lonuz uno degli esecutori materiale della rapina e in Garbui Gianni colui che aveva fornito l'indicazione del bersaglio utile per poi contribuire anche alla preparazione della stessa, effettuando un preliminare sopralluogo presso l'abitazione delle vittime il giorno stesso del fatto e partecipando all'acquisto dell'armamentario necessario.
In tal senso, ha attribuito rilievo, quanto alla posizione di Xhafa Jonuz : -al ritrovamento, poco dopo la rapina e nei pressi della casa delle persone offese, della vettura Mercedes, da lui pacificamente utilizzata proprio quello stesso giorno per spostarsi da Acerra sino in Veneto; -alla presenza, all'interno del veicolo, di una sua impronta digitale e di un telefono cellulare con sim a lui intestata i cui tabulati telefonici non solo tracciavano il percorso compiuto dalla Campania sino proprio ad Altivole (luogo di esecuzione della rapina), ma registravano anche contatti telefonici diretti ed incontri visivi nel periodo precedente all'azione delittuosa ed anche lo stesso giorno del fatto con Garbui Gianni, e cioè con colui che era certamente a conoscenza (per averlo lui stesso ammesso) della presenza presso la casa dei coniugi rapinati della busta contenente cospicuo denaro contante ed occultata sotto il materasso del letto.
Congiuntamente ai dati di cui sopra, già aventi un significativo peso indiziario, i giudici di appello hanno altresì valorizzato l'ulteriore circostanza che Xhafa aveva acquistato presso il negozio Leyi di San Martino dei Lupari alle ore 19.26 del 9 agosto 2021 l'armamentario utilizzato per compiere la rapina eseguita poco dopo, poi in parte ritrovato vicino al luogo di rinvenimento della Mercedes all'interno della quale vi era il relativo scontrino di acquisto. Anche a carico del ricorrente Garbui, la Corte territoriale ha parimenti valorizzato una serie di elementi ritenuti, ove non atomisticamente valutati bensì correlati tra loro, tali da assurgere a prova indiziaria univoca circa la sua partecipazione alla rapina mediante apporto di un concreto contributo causale, essendo risultato: -pacifico ed incontestato che i rapinatori avessero ricevuto informazione precisa circa la presenza di una rilevante somma di denaro nella casa oggetto dell'azione predatoria, riposta sotto il materasso (che era stato il vero obiettivo dell'azione predatoria), circostanza nota solo alla ristretta cerchia dei familiari delle vittime (come riferito dai testimoni) ma che lo stesso Garbui aveva ammesso di esserne a conoscenza; -che i tabulati telefonici attesta.520 un incontro tra Garbui e Xhafa il 5 luglio 2021 e poi anche il giorno stesso della rapina in località Resana.
Seppur vero che Xhafa era giunto ad Altivole (luogo dell'azione predatoria) solo alle 20.18, mentre Garbui si era recato in tale località alle 19.09 restandovi sino alle 19.21 agganciando la cella di via Canesella nei pressi della abitazione delle vittime, 9 i A tuttavia il messaggio con cui Garbui, in tale arco temporale, aveva avvisato Xhafa di essere, con un amico di questi, in procinto di andare a fare un "lavoro" e gli aveva inviato la propria posizione corrispondente ad un bar confinante con il comune di Altivole, attestava che l'imputato aveva effettuato un sopralluogo presso la casa dei coniugi con uno degli altri esecutori materiali della rapina e di ciò aveva rassicurato il coimputato Xhafa; -che i medesimi tabulati telefonici attestassero altresì che Garbui era presente alle 18.54 in San Martino di Lupari insieme a Xhafa, località ove è situato il negozio Leyi presso il quale veniva acquistato l'armamentario per l'esecuzione della rapina; -che Garbui chiamasse Xhafa per ben due volte il giorno immediatamente successivo alla rapina e, non ricevendo risposta, gli inviasse un messaggio chiedendo di essere richiamato; -che l'imputato,all'epoca dei fatti,avesse parecchi debiti (come dichiarato dalla sua ex compagna), il che delineava il possibile movente.
La Corte territoriale ha implicitamente affermato che l'informazione circa la presenza nell'abitazione rapinata della busta di denaro nascosta sotto un materasso di Loro Bernardina era stata fornita a Xhafa proprio con il preciso scopo di cooperare nella realizzazione dell'azione predatoria e ciò ha fatto nel momento in cui ha valorizzato i ripetuti contatti telefonici ed incontri tra Xhafa e Garbui nel corso del mese di luglio e poi il giorno stesso della rapina, il contenuto della comunicazione relativa al sopralluogo effettuato da Garbui poche ore prima del fatto e la presenza dello stesso nel luogo e nell'ora di acquisto del materiale necessario.
La Corte distrettuale ha anche risposto specificamente alle deduzioni contenute nell'atto di appello volte, da un lato, ad escludere che la vettura Mercedes con cui Xhafa aveva raggiunto il Veneto fosse quella utilizzata per la rapina e, dall'altro, a fornire una interpretazione alternativa ai contatti registrati tra i due imputati. Non è certo manifestamente illogica la spiegazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla incongruente fuga a piedi dei rapinatori che avevano lasciato sul posto la vettura utilizzata per attuare l'azione predatoria con all'interno palesi tracce della loro presenza (tra cui il cellulare di Xhafa e le sue impronte).
Al riguardo, si è osservato come ciò fosse verosimilmente avvenuto poiché i vicini di casa dei coniugi Dal Bello li avevano avvistati ed avevano allertato le Forze dell'Ordine, sicchè la scelta - sia pure imprudente - era stata quella di fuggire a piedi per non farsi identificare e abbandonare l'auto ritenuta ormai "bruciata". Parimenti, è stato anche dato conto delle ragioni per cui era da escludere che la Mercedes rinvenuta sul luogo della rapina un'ora dopo la sua consumazione fosse 10 I estranea alla esecuzione dell'azione predatoria, nonostante essa presentasse il cofano motore ancora caldo al momento del ritrovamento.
Tale dato - certo in quanto attestato dai carabinieri intervenuti- era spiegabile con l'assai elevata temperatura di quella sera (non smentita da concrete allegazioni difensive) che aveva rallentato il raffreddamento. Né sono manifestamente irragionevoli o incongruenti le argomentazioni con le quali il giudice dell'impugnata sentenza ha escluso che i contatti tra Xhafa e Garbui fossero da ricondurre a rapporti lavorativi come prospettato dalle difese e ha invece ritenuto che la trasferta al nord dell'imputato Xhafa avesse avuto come preciso scopo la realizzazione della rapina rispetto alla quale Garbui aveva dato precisa indicazione dell'obiettivo da colpire ed aveva anche fornito un contributo nella fase di concreta pianificazione della stessa.
Sul punto la Corte di appello ha motivato ampiamente ( pagg. 3,4 e 5) osservando che nulla risultava di concreto agli atti circa la specifica attività lavorativa in vista della quale Xhafa il giorno della rapina avrebbe dovuto spostarsi dalla Campania sino al Veneto affrontando un lungo viaggio e in ordine alle relative condizioni di alloggio; che le indagini difensive davano conto semplicemente di pregresse attività di facchino svolte da Xhafa per il Garbui; che tali mansioni erano del tutto "fungibili" e pertanto non vi era alcuna necessità di avvalersi delle prestazioni di un soggetto distante quasi cento chilometri, anche perché ciò avrebbe inevitabilmente comportato per Garbui aggiuntivi oneri di spesa in termini di pagamento della trasferta e dell'alloggio; che -in assenza di prova della asserita attività lavorativa da svolgere ad opera di Xhafa- i tentativi di chiamata da parte di Garbui il giorno dopo la rapina non trovavano altra alternativa spiegazione se non nella necessità per quest'ultimo di conoscere l'esito della rapina.
Neppure è stato trascurato il tema difensivo secondo cui l'esecuzione della rapina poteva ricondursi a soggetti diversi da Xhafa (pag. 5), dandosi preciso conto di come si trattasse di ipotesi priva di pregio. La Corte di appello non ha richiamato dati probatori diversi da quelli valorizzati dal primo giudice, fatta eccezione per l'azione riparatoria attuata da Garbui in favore delle parti civili che ha interpretato quale ulteriore elemento indiziario, tuttavia di valenza del tutto residuale rispetto ad un coacervo di dati oggettivi, di per sé sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità.
Palesemente infondata è la prospettazione del ricorrente Garbui secondo cui entrambi i giudici di merito sarebbero incorsi in un medesimo macroscopico travisamento delle risultanze probatorie atteso che non sono stati indicati ì risultati di prova incontestabilmente diversi da quelli effettivi. L'unico riferimento specifico in tal senso è ai tabulati telefonici relativi al giorno 5 luglio 2021 che la Corte distrettuale ha richiamato come dimostrativi di un incontro tra gli imputati, 11 ìI quando invece essi attestano che in tale data Garbui non risultava geolocalizzato in Altivole.
Ebbene, i giudici di merito nelle rispettive sentenze non hanno affermato che i due nell'occasione si erano incontrati in detta località; hanno invece dato conto (pagg. 9 e 10 della pronuncia di primo grado, richiamate alla pag. 4 di quella di secondo grado) che dai tabulati telefonici emergeva che il 5 luglio Garbui tra le ore 16.00 e le ore 18.00 si era spostato tra i comuni di Castelfranco Veneto, Resana, Loreggia, San Martino di Lupari e nello stesso orario Xhafa aveva effettuato gli stessi movimenti per arrivare poi anche ad Altivole. La sentenza impugnata è dunque sorretta da motivazione ampia, articolata e che non soffre di vizi logico-ricostruttivi.
2. Sono manifestamente infondati anche il secondo e terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di Xhafa Jonuz. 2.1. Con riferimento alla censurata dosimetria della pena, si tratta di doglianza completamente priva di contenuto sul punto e, pertanto, del tutto generica. 2.2. Anche con riferimento al lamentato diniego delle circostanze attenuanti, dedotto dal ricorrente sotto il duplice profilo della violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, il motivo è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale che si è precisamente espressa al riguardo facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Pur dovendosi convenire sul fatto che la scelta di definire il giudizio con il rito abbreviato, godendo in tal modo di un più favorevole trattamento sanzionatorio, non è di per sé impeditivo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello, in replica alle deduzioni della difesa, ha comunque fondato il mancato riconoscimento della diminuente anche su altre argomentazioni osservando cioè che l'imputato si era sottoposto ad esame fornendo, tuttavia, una implausibile versione difensiva; che l'incensuratezza al momento dei fatti era, di per sé sola, insufficiente a fondare un giudizio favorevole e che, successivamente alla grave azione predatoria commessa entrando nella abitazione di due indifese persone anziane, Xhafa aveva riportato altre due condanne definitive (pag. 9 della sentenza impugnata).
In tal modo si è adeguato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Va ricordato altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Detti principi w.0,3 sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite che ha affermato che Vmeritevolezza dell'adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, con l'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (così, Sez.
U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione).
3. Alla inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate; segue altresì la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per il presente giudizio in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibili i