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Ordinanza — n. 34291/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34291/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Denis Ademi's appeal inadmissible because he personally signed the petition rather than engaging a registered defense attorney. Although Ademi challenged a seven-year prison sentence for multiple crimes, the law requires such appeals to be filed exclusively by qualified legal representatives. The court ruled that personal submission violates procedural mandates established by Legislative Decree 103/2017, resulting in the dismissal of the request and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney registered in the special register, and personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal submission defense attorney requirement Cassation procedure Legislative Decree 103/2017 motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Infatti, a seguito della modifica dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Legge n. 103/2017
Art. 129 cod. proc. pen.
In particolare, lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione poiché la Corte di appello si sarebbe limitata a ripetere quanto affermato dalla sentenza impugnata utilizzando formule di stile, senza perciò fornire motivazioni adeguate in punto responsabilità del ricorrente.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In particolare, lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione poiché la Corte di appello si sarebbe limitata a ripetere quanto affermato dalla sentenza impugnata utilizzando formule di stile, senza perciò fornire motivazioni adeguate in punto responsabilità del ricorrente.2.

Giurisprudenza citata

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Sez. u., n. 8914 del 27/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa,di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADEMI DENIS, nato il 11/07/1989 in Albania avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; lette le conclusioni del sostituto P.G. FULVIO BALDI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Denis ADEMI ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, pronunciata in data 25/03/2024, che confermava la sentenza del Tribunale di Lodi in data 04/04/2023 che lo aveva condannato, per più reati in continuazione, alla pena di anni 7, mesi 1 di reclusione ed euro 250 di multa, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare, lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione poiché la Corte di appello si sarebbe limitata a ripetere quanto affermato dalla sentenza impugnata utilizzando formule di stile, senza perciò fornire motivazioni adeguate in punto responsabilità del ricorrente.2.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. 2.1. Infatti, a seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. pen. per effetto della legge n.103/2017, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Tale principio è stato enunciato anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che, in massima, hanno affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore» (così Sez. u., n.8914 del 27/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010-01).

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa,di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna t* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2024 Il