Cassation court corrects a prior ruling's omission of cost liability against the appellant for procedural expenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a correction to a previous cassation judgment that had declared an appeal inadmissible without addressing procedural costs. The appellant argued that the omission violated the law, while the prosecution contended the error was minor. The court ruled that declaring an appeal inadmissible automatically imposes cost liability on the appellant, making the omission a correctable material error rather than a discretionary sanction issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The declaration of inadmissibility of a cassation appeal automatically determines the appellant's liability for procedural expenses, and any omission of this mandatory consequence constitutes a correctable material error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO FABRIZIO nato a PALERMO il 11/07/1968 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette/sentite le conclusioni del PG CRISTINA MARZAGALLI udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza n. sez. 725/2024 pronunciata in data 09/04/2024 da questa Corte di Cassazione, sezione seconda, nel procedimento n. 2033/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Gambino Fabrizio avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, il 22/11/2023, per mero errore materiale si è omesso di provvedere sulle spese del procedimento che, in conseguenza dell'esito del ricorso, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. gravano sul ricorrente. La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione, infatti, determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale, a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell'"an" sia nel "quantum" (Sez. 1, Sentenza n. 48189 del 23/10/2013, Rv. 257320).
Il dispositivo della sentenza predetta va, pertanto, corretto con l'inserimento della frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" dopo le parole "dichiara inammissibile il ricorso". P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 09/04/2024 nel senso che, ove è scritto "dichiara inammissibile il ricorso", sia scritto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p rocessu a l i". Manda alla Cancelleria per l'annotazione sugli originali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi nte Luc Im ri li Sergio B trani Depositato in Canulleria ogg