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Ordinanza — n. 31841/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction in settlement due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defense did not fall within the permissible scope for appeals regarding settlement agreements. While the appellate court had reduced the sentence and substituted detention with home detention based on a settlement proposal, the defense argued violations of procedural articles concerning sentencing evaluation. The court ruled that complaints about the lack of assessment for acquittal conditions or the specific penalty amount are excluded when the settlement itself is the focus, as these issues were not part of the agreed-upon negotiation points.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate judgments on settlement agreements are limited to defects in the parties' will, prosecutor's consent, or the content of the ruling, excluding complaints regarding waived grounds for acquittal or the specific determination of the penalty if it does not constitute an illegal sanction.

Parole chiave

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settlement agreement appeal procedural inadmissibility sentencing reduction home detention substitution Cassazione grounds tentata estorsione grave tentazione corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da GIOVANE LORENZO n. ad Asti il 18/2/1993 avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7/3/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis -t" h442.> .4 4.•-tLOCULliq 1444

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti in data 10/7/2023 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Giovane Lorenzo per i delitti di estorsione -consumata e tentata- ascrittigli in rubrica ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, nel contempo sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari durata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;

Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01). Pertanto le generiche doglianze formulate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2024 La Consigliera estensore Il Presi,d