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Sentenza — n. 31837/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing as tenant lacks legal interest in public housing restitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete and actual legal interest. The appellant, a tenant of public housing, argued she had an interest in the restitution of the seized property, but the court found she lacked a qualified possession or detention right. Consequently, the court ruled that only the public entity owning the housing could claim restitution, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 322 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An imputated person subject to preventive seizure may only file a review appeal if they hold a qualified possession or detention right over the seized asset, as mere occupancy without legal title does not constitute the requisite legal interest for restitution.

Parole chiave

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preventive seizure legal standing public housing qualified possession review appeal lack of interest restitution of property appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 322 cod. proc. pen.
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 633 cod. pen
In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione dell'art. 633 cod.
art. 322 cod. proc. pen
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo
Cfr., in termini, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv.
Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes
274992; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv.
Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane
266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv.
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas
Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GRANATO FRANCESCA nato a NAPOLI il 08/02/1988 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. STEFANO VAIANO, per la ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 19 settembre 2022, che ha disposto il sequestro preventivo di un immobile dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale - ACER, nei confronti, per quanto qui rileva, di Francesca Granato, in relazione al delitto di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Francesca Granato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione dell'art. 633 cod. pen., che la condotta dell'indagata (entrata inizialmente nell'alloggio demaniale per assistere la zia e poi rimastavi, anche richiedendo, sia pure inutilmente, la voltura) non potrebbe ritenersi penalmente rilevante, in difetto di "invasione", poiché, secondo la giurisprudenza, il fatto tipico non può prescindere dall'introduzione dall'esterno. Ciò premesso, risulterebbe indubitabile anche l'interesse della ricorrente, negato dal giudice del riesame, quale persona alla quale la res è stata sequestrata.

3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse. L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098, che ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata.

Cfr., in termini, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463. Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545, che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore). Nel caso di specie, l'assegnazione degli alloggi, beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, compete unicamente all'ente pubblico titolare del bene, che opera secondo criteri predeterminati e verificati attraverso le procedure di legge.

La restituzione non può, pertanto, mai essere disposta in favore di chi, anche a prescindere dalla configurabilità del reato contestato, non potrebbe in alcun modo vantare una pretesa tutelata dall'ordinamento, in difetto di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l'immobile (già esclusa, peraltro, dal rigetto della richiesta di voltura).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 lugli