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Sentenza — n. 31836/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation in preventive seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court improperly inferred illegal money origins from hiding methods without proving illicit source, and that the seizure lacked pertinence to probatory goals. The court rejected these arguments, noting that appeals against preventive seizure orders require a specific legal violation rather than general logical criticism, and affirmed the lower court's coherent reasoning based on the suspect's inability to justify the funds.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against preventive seizure orders are admissible only for legal violations, excluding generic criticisms of the logical structure of the reasoning.

Parole chiave

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preventive seizure legal violation requirement inadmissibility of appeal probatory seizure procedural costs indagine per riciclaggio di denaro messa in circolazione di monete false occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo
Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati
Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv.
Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese
Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri
282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv.
Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia
Secondo Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SPAGNOLO COSIMO nato a TARANTO il 10/05/1978 avverso l'ordinanza del 26/02/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato il decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 6 febbraio 2024, che aveva convalidato il sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria nei confronti di Cosimo Spagnolo, in relazione ai reati di cui agli artt. 455 e 648 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Cosimo Spagnolo, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'insussistenza del fumus in ordine alla contestata ricettazione. Il Tribunale avrebbe impropriamente sopravvalutato la J/v rilevanza delle modalità di conservazione e di occultamento del denaro, viceversa probatoriamente neutre, qualora - come nel caso di specie - non ne sia dimostrata altrimenti l'origine illecita. Parimenti incongruo, in quanto inidoneo a ricollegarle concretamente a fatti di reato, risulterebbe il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell'indagato, in merito alla provenienza delle banconote. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ribadisce l'impossibilità di dedurre dal ritrovamento delle tre banconote contraffatte la volontà di immetterle in circolazione. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la mancanza di pertinenzialità tra il provvedimento cautelare e le dichiarate finalità probatorie in relazione al denaro oggetto della contestata ricettazione.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).

Non sono dunque consentiti tutti quei profili di censura che, come emerge dalle stesse intestazioni dei paragrafi del ricorso, contestano la tenuta logica dell'apparato motivazionale. 3.2. Il giudice del merito cautelare ha ravvisato la provenienza delittuosa del denaro, sulla base della sua oggettiva rilevante consistenza (euro 81.470), dell'occultamento (in un'intercapedine nel muro di cinta dell'abitazione di campagna), delle modalità di conservazione (all'interno di sedici buste sottovuoto, con numeri identificativi apposti sui pacchetti), dell'assoluta implausibilità delle giustificazioni rese dall'indagato in ordine alla liceità del possesso (radicalmente smentita, anche dopo l'attento scrutinio della documentazione bancaria allegata), di altri elementi di ordine razionale (il rinvenimento materiale per la preparazione di dosi di stupefacente, di tre banconote false e di appunti di contabilità; la mancanza di una macchina per sottovuoto, così da supporre il confezionamento da parte di terzi).

Le conclusioni sono coerenti con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita). 3.3. I giudici della cautela ipotizzano, allo stato, in attesa di più compiuti accertamenti e comunque ottemperando allo standard argomentativo prescritto per il sequestro probatorio, che il denaro provenga da plurime (e magari distinte) fattispecie delittuose: falsificazione di banconote aventi corso legale, cessione di sostanze stupefacenti, rapina.

L'importo elevato consente di ipotizzare un variegato novero di attività delittuose, non necessariamente tra loro alternative. D'altronde, il delitto presupposto del reato di ricettazione deve essere individuato nella sua tipologia, non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (cfr. Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02. Secondo Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522, all'accertamento del delitto presupposto potrebbe pervenirsi anche attraverso prove logiche). 3.4.

Il secondo, stringatissimo motivo di ricorso si palesa come del tutto generico, laddove la difesa si limita a sostenere come l'imputazione provvisoria di falso nummario non possa colmare le già accennate asserite lacune motivazionali (peraltro, richiamando - come già stigmatizzato dal Tribunale - un provvedimento del Gip, estraneo rispetto all'oggetto del presente procedimento). 3.5. È del pari generico e comunque manifestamente infondato, il terzo motivo, che oblitera di fatto, limitandosi a contestarne la rilevanza, l'espressa motivazione del Tribunale in ordine alla necessità, già esplicitata dal Pubblico Ministero, di controllare i numeri di serie delle banconote, per accertarne l'eventuale segnalazione quale provento di rapina.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de