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Sentenza — n. 31833/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31833/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GALDI ANGELO n. a Mercato S. Severino il 25/12/2001 avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 6/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare a norma dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. S. Pierro

Regesto Legislator

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art. 124 cod.pen; Sentenza — n. 31833/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/9/2023, aveva dichiarato Galdi Angelo colpevole del delitto di danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede, condannandolo per l'effetto alla pena di mesi sei di reclusione ed accordando il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla prestazione di attività lavorativa non retribuita, per la durata di mesi tre, a favore della collettività presso l'associazione Forma mentis di Salerno.

Parole chiave

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danneggiamento pubblica istigazione a delinquere atto che arreca pregiudizio perturbamento di pubblici servizi risarcimento per atto illecito infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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art. 124 cod.pen
4.Nella specie, in cui peraltro non risulta identificato l'avente diritto alla querela, risulta inutilmente decorso il termine di cui all'art. 124 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GALDI ANGELO n. a Mercato S. Severino il 25/12/2001 avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 6/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare a norma dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. S. Pierro

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/9/2023, aveva dichiarato Galdi Angelo colpevole del delitto di danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede, condannandolo per l'effetto alla pena di mesi sei di reclusione ed accordando il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla prestazione di attività lavorativa non retribuita, per la durata di mesi tre, a favore della collettività presso l'associazione Forma mentis di Salerno.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Stefania Pierro, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale incongruamente svalutato gli elementi positivi allegati dalla difesa, quali la confessione resa, il comportamento processuale collaborativo dell'imputato, la sua giovane età, l'episodicità della condotta; 2.2 la violazione dell'art. 635, comma 4, cod.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla non opposizione dell'imputato al riconoscimento della pena sospesa subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita. Il difensore sostiene che la condizione apposta al beneficio della sospensione è stata prevista senza il previo consenso dell'imputato e nonostante la difesa nell'atto di appello avesse censurato la subordinazione, profilo su cui la Corte territoriale ha omesso di motivare congruamente.

3. Rileva il Collegio che nella specie deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. L'imputato è stato condannato per aver gravemente danneggiato mediante lancio di pietre e colpendola con una sbarra di ferro l'insegna di un esercizio commerciale che la P.g. intervenuta sul posto ha attestato non attivo. Il giudice d'appello, cui la difesa aveva devoluto la questione dell'assenza di istanza punitiva, l'ha disattesa richiamando la procedibilità d'ufficio della fattispecie in quanto commessa su cose esposte per necessità e consuetudine alla fede pubblica. 3.1 L'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" mentre l'art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 4.Nella specie, in cui peraltro non risulta identificato l'avente diritto alla querela, risulta inutilmente decorso il termine di cui all'art. 124 cod.pen. sicchè deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata stante l'improcedibilità dell'azione per mancanza della necessaria istanza punitiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela Così deciso in Roma il 4 luglio 2024 Se