Cassation court dismisses appeal on fraud conviction, ruling tacit remission requires witness summons and attempted fraud requires victim loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding both the tacit remission of the complaint and the attempted nature of the fraud. The defense argued that the prosecutor's failure to appear as a witness and the lack of final financial loss indicated a withdrawal of prosecution, while also claiming the fraud was only attempted because the money was blocked before reaching the defendant. The court rejected these arguments, holding that a witness summons is a prerequisite for tacit remission and that the irreversible nature of the Postepay transfer constituted a completed crime despite the subsequent block.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152, comma 3 n. 1 cod. pen.; Art. 56, 640 cod. pen.: Tacit remission of a private prosecution requires the victim's non-appearance at a hearing after being summoned as a witness; attempted fraud requires the victim to have suffered a definitive loss, which is deemed complete upon the irreversible transfer of funds via Postepay regardless of subsequent blocking.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MENNELLA ANNARITA ALESSIA n. a Torre del Greco il 16/1/1994 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 14/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Torre Annunziata che, in data 18/5/20, aveva riconosciuto Mennella Annarita Alessia colpevole del delitto di truffa, determinando il trattamento sanzionatorio in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Giuseppe Rizzo, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 152 cod.proc.pen., come modificato dal d.lgs n. 150/22, avendo la Corte di merito omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione per remissione tacita della querela in presenza di fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva da parte della p.o. Il difensore assume che poiché la p.o. non si è costituita parte civile e non si è presentata dinanzi al Tribunale in qualità di testimone senza giustificato motivo ha manifestato in maniera concludente la volontà di non persistere nell'istanza punitiva.
Segnala, inoltre, che siffatta volontà si desume anche dall'assenza di danno in quanto la somma di danaro bonificata veniva bloccata e restituita al querelante. La Corte d'Appello, secondo la ricorrente, non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, rigettandoli sulla base di principi riferibili alla normativa previgente; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie tentata ex artt. 56,640 cod.pen. Il difensore sostiene che, poiché la somma accreditata sulla carta postepay della prevenuta è stata oggetto di immediato blocco, la stessa non è mai entrata nella disponibilità dell'imputata e, nel contempo, la p.o. non ha subito una reale e definitiva deminutio patrimonii sicchè i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere il tentativo in luogo del delitto consumato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che nel corso del giudizio di primo grado, definito con sentenza del 18/5/2020, il querelante Buzzelli Duilio non è stato citato in qualità di teste, avendo le parti consentito all'acquisizione dell'istanza punitiva (sent. Trib. pag. 2): difettando il presupposto della rituale citazione e della mancata comparizione in assenza di giustificato motivo non risulta, dunque, applicabile l'art. 152, comma 3 n. 1, cod.pen. nella formulazione introdotta dal D. Lgs n. 150/22. Infatti, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, recepita dal legislatore della novella, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez.
U, n. 31668 del 23/06/2016, P.g. in proc. Pastore, Rv. 267239 - 01; da ultimo con specifico riguardo all'art. 152, comma terzo, cod.pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Rv. 285064 - 01; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321 - 01). 1.1 Quanto alla mancata costituzione di parte civile questa Corte ha in più occasioni chiarito che la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non rappresenta di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria (Sez. 5, n. 16412 del 21/02/2024, Rv. 286275 - 01;
Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660-01;Sez. 5, n. 1452 del 28/11/1997, dep. 1998, Rv. 209798 - 01). 2.Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di truffa consumata in tentata. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Sono dunque le modalità del sistema di pagamento mediante postepay, caratterizzate da immediata irreversibilità dell'operazione per il disponente e dal contestuale arricchimento per il soggetto agente che connotano la fattispecie come consumata (in tal senso, Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Rv. 268526 - 01; Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 - 01). Dei richiamati principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, ritenendo giuridicamente irrilevante l'impossibilità di prelievo, ad accredito avvenuto, in conseguenza del blocco del conto per effetto di controlli antifrode.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa che hanno determinato l'irricevibilità. 3 o-,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i